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Si riporta quanto pubblicato sul sito del CNOP

Individuate le modalità di distribuzione del Fondo di ultima istanza di cui all’art. 44 del Decreto Legge n. 18.2020

Un Decreto Interministeriale tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze – del quale comunque si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ha dato attuazione all’art. 44 del D.L. 18/2020 con il quale era stato istituito un fondo di 300 milioni di euro (“Fondo di ultima istanza”) per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi ed i professionisti che, in conseguenza dell’emergenza derivante da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività.

Con il Decreto Interministeriale di cui sopra viene stabilita in 200 milioni di euro la parte del Fondo di ultima istanza destinata ai liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private delle professioni (tra cui ENPAP) e vengono altresì individuati i soggetti destinatari della misura di sostegno al reddito e le modalità di accesso al beneficio.

In particolare:

Liberi professionisti (tra i quali gli Psicologi):

      I professionisti con reddito superiore ai 50mila euro nel 2018 sono esclusi dal provvedimento.

      Rientrano i professionisti che hanno chiuso la partita IVA nel periodo 23.02.20 e 31.03.20.

 

Ammontare

 

Modalità di richiesta del beneficio

 

Solo un primo segnale

Il CNOP si sta muovendo con tutti gli altri Ordini per avere misure più strutturali. Questo è solo un primo passo, e ci sono molte cose da sistemare anche nell’applicazione di questa norma” ha sottolineato il presidente CNOP David Lazzari.