Stampa

Caro/a collega,

Nella seduta del 28/1/2019 il consiglio dell'Ordine ha deliberato l'istituzione della sezione speciale dell'Albo dedicata alle Società tra Professionisti.

Le società tra professionisti (STP) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 10 della Legge 183/2011, norma che nello specifico consente ai soggetti che esercitano una professione protetta di svolgere la propria attività sotto forma societaria e che recita: "È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”. Ti invitiamo a leggere più sotto cosa prevede la norma e come sfruttare questa opportunità di svolgimento della professione.

Abbiamo avuto inoltre notizia della ricerca di consulenti nell'area risorse umane da parte di IFOA management e di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente psicologo, area di psicologia bandito dall'ASS 3 Alco Friuli Collinare - Medio Friuli.

Un caro saluto

Roberto Calvani

Leila Rumiato

Evgenia Gasteratou

Antonella Besa


STP Società tra professionisti
La L. 183/201 detta i requisiti della forma societaria di recente introduzione definita ‘società tra professionisti’.

Per essa è previsto (e deve essere esplicitato nell’atto costitutivo della società):

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Inoltre: 1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. 2. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 3. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. 4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Successivamente, con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è stato approvato il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico" (entrato in vigore il 21 aprile 2013) che finalmente fornisce tutte le disposizioni attuative e relativi adempimenti per la costituzione delle società tra professionisti.

In particolare, gli adempimenti regolamentari che coinvolgono l’Ordine territoriale, sono i seguenti:

- La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti;

- La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo;

- La domanda di iscrizione di cui all’art. 8 è rivolta al consiglio dell’Ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società ed è corredata da: 1. L’atto costitutivo e lo statuto della società, in copia autentica; 2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; 3. Certificato di iscrizione all’albo dei soci professionisti non iscritti presso l’Ordine a cui si presenta la domanda; 4. Dichiarazione di insussistenza incompatibilità di ogni socio

Le disposizioni in merito alle Società tra Professionisti sono tutte relative all’aspetto civilistico, nulla viene detto in merito al regime fiscale delle stesse, ad esempio alla natura del redito prodotto. E’ auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca, a breve, un chiarimento “ufficiale” sul trattamento fiscale delle società tra professionisti.


CONCORSO PUBBLICO per dirigente psicologo, area di psicologia
L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli», indice un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Psicologo (area di psicologia).

Il termine per la presentazione delle domande scade il 21 febbraio 2019


RICERCA CONSULENTI IN AREA RISORSE UMANE
Ifoa Management ricerca per IFOA (Ente di Formazione nato dalla volontà delle Camere di Commercio e Agenzia per il lavoro che offre percorsi di crescita, formazione, professionalizzazione e programmi di inserimento nel mondo del lavoro e che lavora su scala nazionale ed internazionale) 2 consulenti in area risorse umane.

Il/la consulente dovrà gestire l’attività di orientamento/monitoraggio di attività formative e/ on the job.

Zone di operatività:
UDINE- PORDENONE e relative prov.
TRIESTE – GORIZIA e relative prov.