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Si pubblica di seguito l'orientamento del CNOP sullo svolgimento dei tirocini professionalizzanti durante l'emergenza Covid-19 inviato a tutte le Università italiane.

  • Considerato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i D.P.C.M. adottati dal Governo e le Ordinanze regionali e.s.m. in materia di contenimento e gestione del contagio stesso;
  • Rilevato che i tirocini dei corsi di laurea in psicologia rientrano tra quelli sanitari in virtù della legge 3/2018 e pertanto non sono sospesi ope legis dai provvedimenti legati all’emergenza Convid-19;
  • Considerato tuttavia che le figure istituzionali preposte alla gestione degli stessi in molti casi hanno proceduto alla loro interruzione per motivi precauzionali legati alle misure di contenimento della pandemia;
  • Visto l’art.1 c. 9 del D.M. n.239/1992 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la nota n.4605 del 05/12/2008 dispongono che i due semestri di tirocinio devono avere carattere continuativo e necessariamente consecutivo;
  • Considerate le linee guida nazionali sui tirocini professionalizzanti del CNOP del 2015;
  • D’Intesa con il Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), Prof. Di Nuovo e la Presidente della Conferenza della Psicologia Accademica (CPA), Prof.ssa Cassibba.

Il CNOP assume il seguente orientamento, che vuole rappresentare una proposta di riflessione congiunta non vincolante per i diversi Atenei:

PER I TIROCINANTI CHE TERMINERANNO IL PRIMO O SECONDO SEMESTRE nel rispetto delle scadenze in atto nei diversi Atenei:

  1. Svolgere la restante parte di tirocinio con modalità a distanza
    Agli studenti che stanno svolgendo il tirocinio post lauream, previo accordo con la struttura ospitante, si suggerisce l’opportunità di svolgere parte del tirocinio presso il domicilio del tirocinante, attraverso l’assegnazione di specifici compiti relativi al tirocinio stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi di casi clinici o di dati di ricerca, filmati, studio individuale, approfondimenti della letteratura, project work e relazione finale).
    Le ore corrispondenti potranno essere valutate e riconosciute ai fini del rispetto dei vincoli per lo svolgimento del tirocinio stesso.

  2. Se la sede di tirocinio interrompe il periodo di tirocinio e/o non permette di svolgere la restante parte con modalità a distanza:
    Se la struttura non fosse nelle condizioni di consentire di svolgere le attività come previste al punto 1 o interrompesse il periodo di tirocinio, a titolo cautelativo e preventivo, i tirocinanti potranno ritenere valido il periodo maturato, in accordo con la propria sede universitaria e in collegamento con il proprio referente universitario o responsabile dei tirocini universitario considerando la percentuale delle ore svolte rispetto al raggiungimento delle 500 ore previsto dal D.M. n.239/1992:

    1. per i tirocini in cui sia già stato svolto almeno il 70% delle ore, il restante 30% delle ore potrà essere effettuato interamente in modalità a distanza. Tuttavia, esclusivamente nel caso in cui la struttura non sia nelle condizioni di consentire tale possibilità, l’esperienza potrà ritenersi conclusa al temine del semestre a condizione che il tirocinante proceda alla stesura di una esaustiva relazione sull’esperienza svolta, i cui contenuti andranno concordati con il tutor universitario o referenti di tirocinio della sede di riferimento e potranno contemplare – a titolo esemplificativo – una descrizione del percorso svolto, una riflessione critica sullo stesso e proposte di miglioramento dell’attività della sede.
      Tale relazione dovrà essere esaminata entro il termine del tirocinio dal tutor universitario o referente dei tirocini, il quale dovrà fornire al tirocinante specifico feedback al riguardo.

    2. per le esperienze di tirocinio in cui l’attività già maturata sia inferiore al 70% del totaleLe soluzioni percorribili possono essere:

      Conteggiare fino al massimo possibile le assenze previste fino a un terzo del periodo da decreto cercando di arrivare così al 70%.

In caso di non praticabilità delle indicazioni sopra descritte si suggerisce:

  • Variazione della sede di tirocinio: il tirocinante può variare struttura a favore di un ente che permetta di svolgere le attività di tirocinio in modalità in presenza o a distanza nelle forme concordate.
    A tal fine occorrerà che il tirocinante presenti in forma scritta apposita richiesta di variazione della sede di tirocinio al competente Ufficio Universitario, secondo le modalità indicate dall’Ufficio stesso.
  • Sospensione dell’attività di tirocinio e ritenere valido il periodo già maturato: l’art.2 co.6 delle linee guida nazionali sui tirocini professionalizzanti prevede che in caso di interruzione del periodo di tirocinio dovuta a casi eccezionali, la Commissione interna di ogni Università (definita nell’art.7) valuta e decide le sospensioni e riprese, mantenendo valido il periodo già maturato.
    A tal fine occorrerà che il tirocinante presenti in forma scritta apposita richiesta di sospensione al competente Ufficio Universitario, secondo le modalità indicate dall’Ufficio stesso. I tirocinanti potranno riprendere il percorso di tirocinio nella prossima sessione utile al termine dell’emergenza Covid-19

Le soluzioni presentate all’interno delle diverse categorie sono gerarchicamente ordinate e devono essere esperite a cominciare da quelle presentate per prime perché più esaurienti ai fini della professionalizzazione, optando per le successive solo se le precedenti non risultino praticabili.

Le Università che gestiscono e attestano i tirocini valuteranno insieme agli enti esterni le reali possibilità di espletamento nelle diverse condizioni, dandone atto esplicitamente al momento della attestazione finale del tirocinio svolto, ai fini dell’esame di abilitazione.

 

PER I TIROCINANTI CHE DOVRANNO INIZIARE IL PRIMO O IL SECONDO SEMESTRE nel rispetto delle scadenze in atto nei diversi Atenei:

Il suggerimento è sempre lo stesso di concordare con l’ente ospitante e in accordo con l’Università di svolgere parte del tirocinio presso il domicilio del tirocinante, attraverso l’assegnazione di specifici compiti svolti a distanza.

Se l’Ente non consente la modalità a distanza le soluzioni possono essere:

  1. Variazione della sede di tirocinio
    Il tirocinante può variare struttura a favore di un ente che permetta di svolgere le attività di tirocinio in presenza o in modalità a distanza nelle forme concordate.
    A tal fine occorrerà che il tirocinante presenti in forma scritta apposita richiesta di variazione della sede di tirocinio al competente Ufficio Universitario, secondo le modalità indicate dall’Ufficio stesso.

  2. Sospensione dell’attività di tirocinio (sia per gli studenti che devono svolgere il primo sia per quelli che devono svolgere il secondo semestre)

    e SOLO per gli studenti che devono svolgere il secondo semestre ritenere valido il periodo già maturato (i.e., il primo semestre già concluso)

    L’art.2 co.6 delle linee guida nazionali sui tirocini professionalizzanti prevede che in caso di l’interruzione del periodo di tirocinio dovuta a casi eccezionali, la Commissione interna di ogni Università (definita nell’art.7) valuta e decide le sospensioni e riprese, mantenendo valido il periodo già maturato.

    A tal fine occorrerà che il tirocinante presenti in forma scritta apposita richiesta di sospensione al competente Ufficio Universitario, secondo le modalità indicate dall’Ufficio stesso.

    I tirocinanti potranno riprendere il percorso di tirocinio nella prossima sessione utile al termine dell’emergenza Covid-19 in accordo con le disposizioni dei singoli Atenei.

 

NOTA PER CHI SVOLGE IL TIROCINIO PRESSO UNA CATTEDRA UNIVERSITARIA

In questi casi la gestione del tirocinio durante il periodo dell’emergenza sarà concordata con il tutor docente universitario.

Verranno scelte, tra quelle sopra elencate, le modalità più idonee alla prosecuzione dell’attività, e verrà chiesta ratifica al competente Ufficio dell’Ateneo stesso, che poi nella attestazione finale riporterà le modalità sostitutive e le relative motivazioni sottoscritte dal tutor.