Scaricabile qui la nota di aggiornamento del CNOP sullo stato di avanzamento del Decreto 31 maggio 2022 cosiddetto "Bonus Psicologico"
A seguito delle numerose segnalazioni relativamente a problematiche connesse alle procedure informatiche sulla piattaforma INPS, per questioni inerenti aspetti prettamente informatici/tecnici di utilizzo del servizio, l'Ente di Previdenza ha messo a disposizione dei professionisti la casella mail:
Di seguito la nota del Ministero della Salute avente per oggetto il "Bonus psicologico – art. 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022”.
Di seguito pubblichiamo le FAQ prodotte dal Consiglio Nazionale sul Bonus Psicologo aggiornate al 12/12/2022.
Nell'Area Riservata del sito del CNOP dal 21/7/2022 è stata resa disponibile una sezione dedicata ai professionisti che desiderano aderire all'iniziativa del Bonus Psicologico.
Ogni psicologo regolarmente iscritto, e con annotazione nell'Albo dell'abilitazione all'esercizio della Psicoterapia ex art. 3 e 35 della Legge 56/89, potrà compilare l'apposito form online. Coloro per i quali non risulti l'annotazione saranno invitati dal sistema a contattare il Consiglio territoriale di appartenenza per presentare l'apposita richiesta.
E' stato approvato il Decreto che sostiene le spese relative a sessioni di Psicoterapia per i cittadini che ne facciano richiesta, il così chiamato Bonus Psicologo.
Il/la professionista che aderisce deve essere regolarmente iscritto/a alla sezione A dell’Albo degli Psicologi (art. 1 legge 56/89), autorizzato/a all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi degli artt. 3 e 35 legge 56/89.
Il Decreto stabilisce termini e condizioni che l’Ordine Nazionale, in collaborazione con gli Ordini regionali, sta impegnandosi a rendere attuabili.