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  • ECM

     

    Per maggiori dettagli consulta l'apposita sezione ECM 

  • Fatturazione elettronica

    Dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) diventa obbligatorio oltre che per operazioni con la pubblica amministazione, anche per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi persone fisiche o imprese (Business To Business, B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business to Costumer, B2C). Sono però previste alcune importanti eccezioni.  

    L'uso della fattura elettronica infatti non è obbligatorio per i contribuenti "minimi" e "forfettari", che però le potranno ricevere (fatturazione passiva). I contribuenti "minimi" e "forfettari" hanno comunque facoltà di emettere fattura elettronica, su richiesta. Non è obbligatorio (ma è comunque consentito) emettere fatturazione elettronica verso i soggetti (impresa o persona fisica) non residenti in Italia. Per le operazioni con l'estero c'è però l'obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo adempimento detto "esterometro". Nal caso di fattura emesa a persona fisica non soggetta ad Iva, la stessa potrà comunque richiedere al professionista la copia cartacea dell'originale in formato elettronico inviatogli nell'area web riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.  

    Inoltre, a seguito del Provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, il Garante della Privacy ha previsto il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

    Quanto sopra è stato confermato nella legge di Bilancio anno 2019 approvata il 30.12.2018 (articolo 1, comma 53, legge n. 145/2018) che prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per le sole prestazioni sanitarie svolte nei confronti di soggetti privati (indipendentemente dall’eventuale rifiuto da parte dei pazienti per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).

    Di conseguenza non  si può emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso pazienti privati indipendentemente dal regime contabile adottato.

    Per le altre prestazioni professionali e per quei regimi fiscali non soggetti all'esonero, le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio  (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, che diventa quindi il riferimento per registrazioni e versamenti. I termini di emissione dei documenti restano quelli già precedentemente fissati (momento di effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta) 

    La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, anche se l'effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio Sdi potrà non essere contestuale, ma da inviare entro le ore 24 della data di effettuazione dell'operazione anche se saranno accettate, fino al 30/6/2019 quelle inviate entro il 15 del mese successivo all'emissione e successivamente con una tolleranza di 10 giorni.

    Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema invia un messaggio di "scarto" entro 5 giorni dall'invio. A quel punto la fattura si considera non emessa e l'emittente può: procedere, entro i 5 giorni successivi dalla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura con medesimo numero e data; oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data "per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a Sdi) onde rendere comunque evidente la tempestività delal fattura stesso rispetto all'operazione cone documenta". Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la fatura al Sistema Sdi 5 giorni prima del mese o trimestre. 

    Per l'emissione della fatturazione elettronica è ovviamente possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali. La delega va effettuata online tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure presentando un modulo presso un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

    Per agevolare i  professionsti che intendono occuparsi personalmente dell'emissione della fatturazione elettronica l'ordie ha stipulatoi alcune convenzioni riservate agli iscritti del FVG per poter usufruire di sistemi informatici di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche a prezzo vantaggioso. Le convenzioni sono disponibili nell'Area riservata del sito. 

    Il professionista può anche affidarsi al servizio gratuito "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia."Fatture e corrispettivi" è un'area del sito www.agenziaentrate.gov.it, rivolta a imprese e professionisti (soggetti titolari di partita Iva), che offre servizi per:  generare, trasmettere e conservare le fatturazione elettroniche (verso PA e verso clienti privati); trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (il nuovo spesometro) all'Agenzia delle Entrate; trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica; trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi. 

  • Nuovo regolamento Protezione dati - RGPD

    Il 25 maggio 2018 entra in vigore il Regolamento europeo 2016/679 che cambia il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
    Le norme di trattamento dei dati vengono quindi armonizzate con i principi e le modalità degli altri adempimenti basati su informative, consensi espliciti, opposizione e archiviazione sistematica e strutturata.
    Questa novità normativa non deve però rappresentare un mero ulteriore adempimento per il professionista, bensì un'opportunità per gestire in maniera più professionale, uniforme ed integrata gli obblighi contrattuali, legali e deontologici, a cui ogni psicologo deve rispondere.


    Le novità pratiche principali per gli psicologi riguardano:
    - la predisposizione di un Registro dei trattamenti dei dati, ovvero un documento dove lo psicologo dichiara a priori come tratta i dati e a quali fini; 
    - le modalità di redazione dell’informativa/consenso sul trattamento dei dati (da far firmare al paziente)
    - la gestione dell’archivio professionale 

     

    Nella sezione Strumenti Utili,   alla voce Privacy, si possono reperire moduli e schemi pratici da usare, modificando a seconda dell'unicità della propria pratica professionale, nell'esercizio della professione. 

  • ENPAP: versare i contributi previdenziali

    L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) è una Fondazione di diritto privato che, ai sensi del D.L. 103/96, si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la propria attività  in forma di libera professione.

    AVVERTENZA: le informazioni qui sotto riportate hanno un valore solamente orientativo. Per indicazioni piu' precise ed aggiornate consultate direttamente il sito dell'ENPAP all'indirizzo www.enpap.it

    E' obbligatorio iscriversi all'ENPAP se:

    • si è iscritti all’Albo
    • e si ha ricevuto un compenso economico per attività libero professionale come psicologo, anche occasionalmente.

    Per iscriversi ci sono 90 giorni di tempo dalla data di incasso del tuo primo compenso.

    N.B. Non c'è obbligo di iscrizione finché non vengono incassati compensi, anche se si è iscritti all’Albo o è stata aperta la partita IVA.

    Vedi in modo dettagliato le Modalità di Iscrizione sul sito dell'ENPAP.

    Una volta iscritti bisogna procedere annualmente al versamento dei contributi, che sono di tre tipi:

    • un contributo soggettivo, pari al 10% del reddito professionale netto (la percentuale puo' essere piu' alta su opzione annua esercitabile dall'iscritto);
    • un contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente;
    • un contributo per indennità  di maternità  stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.

    I versamenti vengono effettuati due volte all'anno:

    • 1° marzo: versamento dell’acconto;
    • 1° ottobre: presentazione della comunicazione reddituale e versamento del saldo.

    Vedi in modo dettagliato come fare per versare i contributi sul sito dell'ENPAP.

  • Partita IVA

    Per iniziare la propria attività come libero professionista bisogna innanzitutto essere iscritti all'Albo professionale di competenza territoriale, al termine del completamento dell'iter formativo previsto e conseguente superamento dell'Esame di Stato.

    AVVERTENZA: Data la rapida evoluzione nel tempo delle norme fiscali e la specificità di ogni singolo caso, è opportuno avvalersi di un apposito consulente fiscale di fiducia che sappia orientare la scelta del regime contabile piu' appropriato per il singolo professionista. Gli iscritti possono inoltre usufruire del servizio di consulenza fiscale "Il consulente fiscale risponde" messo a disposizione dall'Ordine (per maggiori informazioni sul servizio accedi all'Area Riservata)

    L'iscrizione all'Albo professionale attribuisce alle prestazioni svolte dallo Psicologo il carattere dell'abitualità e della professionalità. Per queste prestazioni il soggetto deve, quindi, aprire la partita Iva, tenere la contabilità ed emettere fattura (e non una semplice ricevuta per prestazione occasionale). Il mancato adempimento agli obblighi di cui sopra potrebbe generare conflitto con l'amministrazione finanziaria, secondo cui l'iscrizione a un Albo professionale esclude a priori il carattere occasionale della prestazione.

    Come per tutti i professionisti, anche per lo psicologo non è necessaria l’iscrizione in Camera di Commercio. Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione, entro trenta giorni, di apposita “Dichiarazione di inizio attività”.

    In particolare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, bisogna:

    • Fare richiesta di attribuzione del numero di partita Iva;
    • Scegliere il regime contabile.

    I modelli che si utilizzano sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:

    • Per le persone fisiche (imprenditori o professionisti) mod. AA9/11
    • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni) mod. AA7/10

    Tali modelli sono presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

    La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente e può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

    • Presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L'ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
    • Invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria e la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione. Nel caso in cui si volesse compilare e inviare personalmente il modello è necessario iscriversi al servizio FISCOnline dell’Agenzia delle Entrate e usufruire del software di invio gratuito fornito dall’Agenzia stessa (attenzione ci vorrà qualche giorno prima che l’Agenzia invii il codice pin valido per poter accedere al servizio).

    Il codice di attività ATECO e la descrizione attività da indicare sul modello sono i seguenti:

    • Codice attività: 869030
    • Descrizione attività: attività svolta da psicologi

    Particolare attenzione va poi data alla scelta della tipologia di regime contabile (regime semplificato, ordinario o agevolato).

  • POS

    L'art. 15 del D.L. n. 179/2012 prevede un nuovo onere (il cosiddetto obbligo del POS) per il libero professionista che a decorrere dal 30 giugno 2014 deve consentire al proprio cliente di poter pagare anche "con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Tale obbligo è stato ulteriormente  ribadito con il “Decreto Crescita 2.0” e poi definitivamente dalla “Legge di Stabilità 2016” portando il limite per l'obbligo di accettazione del pagamento a mezzo moneta elettronica ad Euro 5. 

     

    A tal proposito si riporta una precisazione derivata dall'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare n. 10/2014.

    Il legislatore non ha stabilito che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati ai prestatori di servizi - compresi gli Psicologi - dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.

    La volontà delle parti del contratto d'opera professionale resta ancora il riferimento principale per l'individuazione delle forme di pagamento: i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno (circolare o bancario) o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

    Le nuove disposizioni non hanno introdotto un obbligo di utilizzo a carico del soggetto pagatore, bensì un obbligo di accettazione del pagamento tramite carta di debito.

    Si tratta di un'ipotesi non frequente: qualora il paziente dovesse richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore (art. 1206 codice civile) che non libera il debitore dall'obbligazione, senza ulteriori conseguenze.

    Ad oggi non sono previste sanzioni in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite moneta elettronica. Potrebbe comunque esservi una sanzione a carico del professionista che non accetti il pagamento solo a seguito di contestazione da parte della Guardia di Finanza: la contestazione sarebbe superata dalla prova che il paziente è stato informato della possibilità di procedere al pagamento tramite bonifico elettronico, assegno bancario o circolare, bonifico bancario.

    Si suggerisce, pertanto, agli Psicologi, dove possibile, di far sottoscrivere ai pazienti un contratto per definire il contenuto degli accordi (utilissimo nei casi, sempre più frequenti, di rifiuto o ritardo nei pagamenti) specificando che "il pagamento del compenso professionale potrà avvenire mediante bonifico bancario, addebito diretto, assegno bancario o circolare".

     

  • Assicurazione

    Tutti gli Psicologi liberi professionisti e dipendenti sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale, così come previsto dall’art. 5 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137, che ha stabilito l’obbligo per ogni professionista di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati al paziente/utente dall’esercizio della propria attività professionale.

    Art. 5 del Dpr. 137/2012
    Obbligo di assicurazione
    1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
    2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
    3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

    Con il  D.L. 69/2013 si stabilisce che l'obbligo assicurativo decorra dal 15 agosto 2014. Invitiamo quindi tutti i colleghi a provvedere alla copertura assicurativa, a tutela dei propri pazienti, avvalendosi di una polizza entro i termini previsti. La copertura della polizza assicurativa copre un periodo massimo di tempo di un anno: il professionista può quindi valutare eventuali variazioni di compagnia al momento di scadenza della polizza stessa. Esistono diverse possibilità per stipulare una polizza in convenzione.

    La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la comunicazione al paziente dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Un testo tipo della comunicazione è stato inserita all'interno dei moduli unificati per il consenso informato, la pattuizione e la privacy pubblicati nella sezione modulistica di questo sito.   

     

  • Sistema tessera Sanitaria

    COSA E' IL SISTEMA TESSERA SANITARIA

    Il Sistema Tessera Sanitaria è gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed è pensato per mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Il  Decreto  del 1 settembre 2016 dal titolo "Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata" stabilisce che anche gli psicologi siano obbligati alla comunicazione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Tale obbligo rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale nazionale che prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di ciascun contribuente il modello 730 precompilato. All’interno di tale modello sono inserite, tra gli oneri detraibili, le spese sanitarie nelle quali rientrano anche quelle psicologiche/psicoterapeutiche.

    Di seguito un sunto sui passaggi da seguire in merito a questo importante obbligo informativo.

    COME ACCREDITARSI AL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA

    I professionisti della salute devono obbligatoriamente accreditarsi sul portale del Sistema Tessera Sanitaria per trasmettere i dati delle spese sanitarie dei propri pazienti. Per farlo è necessario accedere alla Home Page del sito del portale e seguire il percorso:  730-Spese Sanitarie > Registrazione/Accreditamento al Sistema TS > Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS e procedere con la compilazione dei vari campi richiesti. 

    Per accreditarsi i professionisti devono avere a portata di mano i seguenti dati:

    • Il numero della propria partita IVA
    • Il proprio codice fiscale 
    • Il numero della propria tessera sanitaria
    • La data di scadenza della propria tessera sanitaria
    • L'indirizzo della propria casella PEC 
    • Il proprio numero di iscrizione all'albo (consultabile sull'Albo online)
    • La data di iscrizione all'albo (consultabile sull'Albo online

    Di seguito il link al tutorial inerente la  richiesta di registrazione e del successivo accreditamento

    COME TRASMETTERE LE SPESE SANITARIE DEI PROPRI PAZIENTI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

    Dal 31 gennaio 2017 i professionisti dovranno comunicare i seguenti dati inerenti le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche effettuate nell'anno precedente

    • Codice fiscale del contribuente/familiare a carico
    • Codice fiscale/partita IVA, cognome e nome/denominazione del soggetto che ha emesso la fattura (psicologo)
    • Data del documento fiscale attestante la spesa
    • Tipologia della spesa
    • Importo della spesa

    Di seguito il link al tutorial inerente la fase del caricamento singolo dei dati delle spese sanitarie dei pazienti

    Nell' AreaRiservata potrete trovare alcune convenzioni per l'acquisto di software utili per la comunicazione automatica delle spese sanitarie dei pazienti. 

    ENTRO QUANDO VA FATTA LA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE DEI PAZIENTI

    In merito alla periodicità della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria il decreto n. 198/2022 del Ministero Economia e Finanze, prevede una nuova proroga dei termini di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023.

    Ne consegue che la trasmissione dei dati relativa alle spese sostenute nel 2023 dovrà avvenire:

    • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023
    • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023.

    Rimane inalterata la data del 31 gennaio 2023 per la trasmissione dei dati relativa alle spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.

    COME RACCOGLIERE LE OPPOSIZIONI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA 

    E' importante sapere che il paziente può opporsi alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle proprie spese sanitarie. In questo caso, a partire dal 14 novembre 2016 tale opposizione potrà essere annotata da parte dello psicologo sulla fattura stessa al momento della sua emissione. A tal fine si propone di riportare (anche tramite timbro) la seguente dicitura:

    "I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730 / UNICO precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D.Lgs. n. 196/2003".

     

    A tale proposito si allega la circolare della dott.ssa Ricci, consulente fiscale del CNOP, e si rimanda alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori specificazioni. Dalla sezione Strumenti Utili si può scaricare un fac simile di informativa da usare come cartello da affiggere nello studio.

     

  • Pattuizione del compenso

    L’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale è stato introdotto con il D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 in seguito all’abrogazione dei tariffari professionali. 
    La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale adempimento, finora ammesso anche soltanto in forma verbale.

    Dal 29 agosto 2017 il professionista deve, infatti, " rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi." (Nuova formulazione del vecchio art. 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1).

    A prescindere dal nuovo obbligo imposto dalla “Legge per il mercato e la concorrenza”, si ritiene comunque che la forma scritta per il preventivo sia sempre la forma migliore. Il vecchio DM 140/2012 (Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale) ha infatti previsto espressamente che l’assenza della prova di un “preventivo di massima”, ai fini della liquidazione degli onorari, costituisce un elemento di valutazione negativo.

    Inoltre va rilevato che pur non essendo previste sanzioni di tipo civilistico in merito, l’inosservanza dell’obbligo di predisporre un preventivo viola il “principio di trasparenza” nel rapporto con il paziente che potrebbe far rientrare dalla finestra una violazione di natura civilistica. Si potrebbe inoltre rilevare la violazione dell’art.23 del Codice Deontologico con conseguenze di natura disciplinare in caso di segnalazione. 

    L' adempimento previsto dalla norma di agosto consiste quindi nel pattuire, al momento del conferimento dell’incarico, il compenso per i servizi professionali con un “preventivo di massima” che deve essere “adeguato all’importanza dell’opera”. Nello specifico il documento deve:

    • rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
    • indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
    • concordare la misura del compenso con il paziente/cliente formulando un preventivo di massima che riporti, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (viaggio, vitto, alloggio...), oneri (bolli, tasse...) e contributi (Enpap).

    Fermo restando l’obbligo di indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese, oneri e contributi, definire nel corso del primo incontro il grado di complessità dell’incarico e il compenso da richiedere per lo svolgimento di quest’ultimo potrebbe risultare molto difficoltoso per una professione come la nostra, pertanto, potrebbe essere di utilità inserire la seguente dicitura:

    “Resta inteso, altresì, che il presente atto di conferimento di incarico professionale – anche in ragione della natura e della peculiarità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto – viene stipulato sulla base di un numero presuntivo di sedute che, tuttavia, è suscettibile di talune variazioni in relazione all’andamento del percorso da intraprendere. In tal caso, il professionista ne darà tempestiva informazione al paziente e si potrà procedere ad un’integrazione della presente scrittura privata o al conferimento di nuovo incarico.”

    Nella sezione Modulistica sono disponibili dei fac simile utilizzabili per assolvere al nuovo obbligo di pattuizione del compenso per iscritto. Ovviamente è necessario che ciascun professionista, tenendo conto della propria concreta e specifica attività professionale e delle modalità di esercizio della stessa, elabori un proprio documento personalizzando quello proposto dall’Ordine. Per ridurre il numero di moduli che occorre far firmare al paziente nel corso del primo colloquio, abbiamo accorpato in un unico modello il consenso informato, la pattuizione del compenso e l'informativa relativa alla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

    Ovviamente se l’incarico professionale riguarda un ente, associazione, cooperativa, ecc. occorrerà invece predisporre un documento autonomo, che non contenga anche il consenso informato. Ricordiamo nuovamente che i modelli proposti sono strumenti di lavoro modificabili dal professionista a seconda delle proprie peculiarità professionali. 

  • PEC - Posta Elettronica Certificata

    Il D.L. 185/2008 (art. 16 c. 7) ha stabilito l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi professionali di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):

    Art. 16 c.7 > I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

    Inoltre il D.L. 76/2020 ha previsto la sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (vale a dire un indirizzo di posta certificata contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ndr) all’Ordine di appartenenza 

    “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

    La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno ( approfondisci )

    L'Ordine degli Psicologi del FVG offre la possibilità ai propri iscritti di aprire gratuitamente una casella di Posta Elettronica Certificata. Per informazioni su come attivarla vai alla sezione Come fare per ... di questo sito. Nel caso si attivi la casella di posta elettronica offerta dall'Ordine (estensione @psypec.it) NON è necessario comunicare il proprio indirizzo in quanto viene caricato automaticamente negli archivi. 

     

     

  • Codice Deontologico

    La Legge 56/89, che istituisce la professione di Psicologo, prevede che la Categoria si doti di un Codice Deontologico. Tale adempimento, che caratterizza tutte le professioni ordinate, rende possibile l’esplicitazione agli iscritti e alla loro utenza dei principi etici a cui devono uniformarsi i professionisti ed è lo strumento di riferimento per la valutazione dei comportamenti non conformi.

    Il codice deontologico, nello specifico definisce responsabilità e comportamento professionale, ed allo stesso tempo risponde ad una funzione di triplice tutela:

    1. dell’utente/destinatario/comunità/società (artt. 4-9-11-17-28)
    2. del professionista psicologo (artt. 35 – 36)
    3. della professione di psicologo (artt. 6 -8)

    Link al testo del Codice Deontologico vigente 

     

    Per segnalare possibili situazioni di scorretto esercizio della professione scrivete a
     o via pec all'indirizzo