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  • ECM

     

    Per maggiori dettagli consulta l'apposita sezione ECM 

  • Fatturazione elettronica

    Dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) diventa obbligatorio oltre che per operazioni con la pubblica amministazione, anche per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi persone fisiche o imprese (Business To Business, B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business to Costumer, B2C). Sono però previste alcune importanti eccezioni.  

    L'uso della fattura elettronica infatti non è obbligatorio per i contribuenti "minimi" e "forfettari", che però le potranno ricevere (fatturazione passiva). I contribuenti "minimi" e "forfettari" hanno comunque facoltà di emettere fattura elettronica, su richiesta. Non è obbligatorio (ma è comunque consentito) emettere fatturazione elettronica verso i soggetti (impresa o persona fisica) non residenti in Italia. Per le operazioni con l'estero c'è però l'obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo adempimento detto "esterometro". Nal caso di fattura emesa a persona fisica non soggetta ad Iva, la stessa potrà comunque richiedere al professionista la copia cartacea dell'originale in formato elettronico inviatogli nell'area web riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.  

    Inoltre, a seguito del Provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, il Garante della Privacy ha previsto il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

    Quanto sopra è stato confermato nella legge di Bilancio anno 2019 approvata il 30.12.2018 (articolo 1, comma 53, legge n. 145/2018) che prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per le sole prestazioni sanitarie svolte nei confronti di soggetti privati (indipendentemente dall’eventuale rifiuto da parte dei pazienti per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).

    Di conseguenza non  si può emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso pazienti privati indipendentemente dal regime contabile adottato.

    Per le altre prestazioni professionali e per quei regimi fiscali non soggetti all'esonero, le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio  (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, che diventa quindi il riferimento per registrazioni e versamenti. I termini di emissione dei documenti restano quelli già precedentemente fissati (momento di effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta) 

    La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, anche se l'effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio Sdi potrà non essere contestuale, ma da inviare entro le ore 24 della data di effettuazione dell'operazione anche se saranno accettate, fino al 30/6/2019 quelle inviate entro il 15 del mese successivo all'emissione e successivamente con una tolleranza di 10 giorni.

    Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema invia un messaggio di "scarto" entro 5 giorni dall'invio. A quel punto la fattura si considera non emessa e l'emittente può: procedere, entro i 5 giorni successivi dalla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura con medesimo numero e data; oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data "per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a Sdi) onde rendere comunque evidente la tempestività delal fattura stesso rispetto all'operazione cone documenta". Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la fatura al Sistema Sdi 5 giorni prima del mese o trimestre. 

    Per l'emissione della fatturazione elettronica è ovviamente possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali. La delega va effettuata online tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure presentando un modulo presso un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

    Per agevolare i  professionsti che intendono occuparsi personalmente dell'emissione della fatturazione elettronica l'ordie ha stipulatoi alcune convenzioni riservate agli iscritti del FVG per poter usufruire di sistemi informatici di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche a prezzo vantaggioso. Le convenzioni sono disponibili nell'Area riservata del sito. 

    Il professionista può anche affidarsi al servizio gratuito "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia."Fatture e corrispettivi" è un'area del sito www.agenziaentrate.gov.it, rivolta a imprese e professionisti (soggetti titolari di partita Iva), che offre servizi per:  generare, trasmettere e conservare le fatturazione elettroniche (verso PA e verso clienti privati); trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (il nuovo spesometro) all'Agenzia delle Entrate; trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica; trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi. 

  • Nuovo regolamento Protezione dati - RGPD

    Il 25 maggio 2018 entra in vigore il Regolamento europeo 2016/679 che cambia il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
    Le norme di trattamento dei dati vengono quindi armonizzate con i principi e le modalità degli altri adempimenti basati su informative, consensi espliciti, opposizione e archiviazione sistematica e strutturata.
    Questa novità normativa non deve però rappresentare un mero ulteriore adempimento per il professionista, bensì un'opportunità per gestire in maniera più professionale, uniforme ed integrata gli obblighi contrattuali, legali e deontologici, a cui ogni psicologo deve rispondere.


    Le novità pratiche principali per gli psicologi riguardano:
    - la predisposizione di un Registro dei trattamenti dei dati, ovvero un documento dove lo psicologo dichiara a priori come tratta i dati e a quali fini; 
    - le modalità di redazione dell’informativa/consenso sul trattamento dei dati (da far firmare al paziente)
    - la gestione dell’archivio professionale 

     

    Nella sezione Strumenti Utili,   alla voce Privacy, si possono reperire moduli e schemi pratici da usare, modificando a seconda dell'unicità della propria pratica professionale, nell'esercizio della professione. 

  • ENPAP: versare i contributi previdenziali

    L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) è una Fondazione di diritto privato che, ai sensi del D.L. 103/96, si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la propria attività  in forma di libera professione.

    AVVERTENZA: le informazioni qui sotto riportate hanno un valore solamente orientativo. Per indicazioni piu' precise ed aggiornate consultate direttamente il sito dell'ENPAP all'indirizzo www.enpap.it

    E' obbligatorio iscriversi all'ENPAP se:

    • si è iscritti all’Albo
    • e si ha ricevuto un compenso economico per attività libero professionale come psicologo, anche occasionalmente.

    Per iscriversi ci sono 90 giorni di tempo dalla data di incasso del tuo primo compenso.

    N.B. Non c'è obbligo di iscrizione finché non vengono incassati compensi, anche se si è iscritti all’Albo o è stata aperta la partita IVA.

    Vedi in modo dettagliato le Modalità di Iscrizione sul sito dell'ENPAP.

    Una volta iscritti bisogna procedere annualmente al versamento dei contributi, che sono di tre tipi:

    • un contributo soggettivo, pari al 10% del reddito professionale netto (la percentuale puo' essere piu' alta su opzione annua esercitabile dall'iscritto);
    • un contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente;
    • un contributo per indennità  di maternità  stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.

    I versamenti vengono effettuati due volte all'anno:

    • 1° marzo: versamento dell’acconto;
    • 1° ottobre: presentazione della comunicazione reddituale e versamento del saldo.

    Vedi in modo dettagliato come fare per versare i contributi sul sito dell'ENPAP.

  • Partita IVA

    Per iniziare la propria attività come libero professionista bisogna innanzitutto essere iscritti all'Albo professionale di competenza territoriale, al termine del completamento dell'iter formativo previsto e conseguente superamento dell'Esame di Stato.

    AVVERTENZA: Data la rapida evoluzione nel tempo delle norme fiscali e la specificità di ogni singolo caso, è opportuno avvalersi di un apposito consulente fiscale di fiducia che sappia orientare la scelta del regime contabile piu' appropriato per il singolo professionista. Gli iscritti possono inoltre usufruire del servizio di consulenza fiscale "Il consulente fiscale risponde" messo a disposizione dall'Ordine (per maggiori informazioni sul servizio accedi all'Area Riservata)

    L'iscrizione all'Albo professionale attribuisce alle prestazioni svolte dallo Psicologo il carattere dell'abitualità e della professionalità. Per queste prestazioni il soggetto deve, quindi, aprire la partita Iva, tenere la contabilità ed emettere fattura (e non una semplice ricevuta per prestazione occasionale). Il mancato adempimento agli obblighi di cui sopra potrebbe generare conflitto con l'amministrazione finanziaria, secondo cui l'iscrizione a un Albo professionale esclude a priori il carattere occasionale della prestazione.

    Come per tutti i professionisti, anche per lo psicologo non è necessaria l’iscrizione in Camera di Commercio. Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione, entro trenta giorni, di apposita “Dichiarazione di inizio attività”.

    In particolare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, bisogna:

    • Fare richiesta di attribuzione del numero di partita Iva;
    • Scegliere il regime contabile.

    I modelli che si utilizzano sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:

    • Per le persone fisiche (imprenditori o professionisti) mod. AA9/11
    • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni) mod. AA7/10

    Tali modelli sono presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

    La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente e può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

    • Presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L'ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
    • Invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria e la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione. Nel caso in cui si volesse compilare e inviare personalmente il modello è necessario iscriversi al servizio FISCOnline dell’Agenzia delle Entrate e usufruire del software di invio gratuito fornito dall’Agenzia stessa (attenzione ci vorrà qualche giorno prima che l’Agenzia invii il codice pin valido per poter accedere al servizio).

    Il codice di attività ATECO e la descrizione attività da indicare sul modello sono i seguenti:

    • Codice attività: 869030
    • Descrizione attività: attività svolta da psicologi

    Particolare attenzione va poi data alla scelta della tipologia di regime contabile (regime semplificato, ordinario o agevolato).

  • POS

    L'art. 15 del D.L. n. 179/2012 prevede un nuovo onere (il cosiddetto obbligo del POS) per il libero professionista che a decorrere dal 30 giugno 2014 deve consentire al proprio cliente di poter pagare anche "con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Tale obbligo è stato ulteriormente  ribadito con il “Decreto Crescita 2.0” e poi definitivamente dalla “Legge di Stabilità 2016” portando il limite per l'obbligo di accettazione del pagamento a mezzo moneta elettronica ad Euro 5. 

     

    A tal proposito si riporta una precisazione derivata dall'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare n. 10/2014.

    Il legislatore non ha stabilito che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati ai prestatori di servizi - compresi gli Psicologi - dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.

    La volontà delle parti del contratto d'opera professionale resta ancora il riferimento principale per l'individuazione delle forme di pagamento: i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno (circolare o bancario) o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

    Le nuove disposizioni non hanno introdotto un obbligo di utilizzo a carico del soggetto pagatore, bensì un obbligo di accettazione del pagamento tramite carta di debito.

    Si tratta di un'ipotesi non frequente: qualora il paziente dovesse richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore (art. 1206 codice civile) che non libera il debitore dall'obbligazione, senza ulteriori conseguenze.

    Ad oggi non sono previste sanzioni in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite moneta elettronica. Potrebbe comunque esservi una sanzione a carico del professionista che non accetti il pagamento solo a seguito di contestazione da parte della Guardia di Finanza: la contestazione sarebbe superata dalla prova che il paziente è stato informato della possibilità di procedere al pagamento tramite bonifico elettronico, assegno bancario o circolare, bonifico bancario.

    Si suggerisce, pertanto, agli Psicologi, dove possibile, di far sottoscrivere ai pazienti un contratto per definire il contenuto degli accordi (utilissimo nei casi, sempre più frequenti, di rifiuto o ritardo nei pagamenti) specificando che "il pagamento del compenso professionale potrà avvenire mediante bonifico bancario, addebito diretto, assegno bancario o circolare".

     

  • Assicurazione

    Tutti gli Psicologi liberi professionisti e dipendenti sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale, così come previsto dall’art. 5 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137, che ha stabilito l’obbligo per ogni professionista di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati al paziente/utente dall’esercizio della propria attività professionale.

    Art. 5 del Dpr. 137/2012
    Obbligo di assicurazione
    1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
    2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
    3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

    Con il  D.L. 69/2013 si stabilisce che l'obbligo assicurativo decorra dal 15 agosto 2014. Invitiamo quindi tutti i colleghi a provvedere alla copertura assicurativa, a tutela dei propri pazienti, avvalendosi di una polizza entro i termini previsti. La copertura della polizza assicurativa copre un periodo massimo di tempo di un anno: il professionista può quindi valutare eventuali variazioni di compagnia al momento di scadenza della polizza stessa. Esistono diverse possibilità per stipulare una polizza in convenzione.

    La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la comunicazione al paziente dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Un testo tipo della comunicazione è stato inserita all'interno dei moduli unificati per il consenso informato, la pattuizione e la privacy pubblicati nella sezione modulistica di questo sito.   

     

  • Sistema tessera Sanitaria

    COSA E' IL SISTEMA TESSERA SANITARIA

    Il Sistema Tessera Sanitaria è gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed è pensato per mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Il  Decreto  del 1 settembre 2016 dal titolo "Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata" stabilisce che anche gli psicologi siano obbligati alla comunicazione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Tale obbligo rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale nazionale che prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di ciascun contribuente il modello 730 precompilato. All’interno di tale modello sono inserite, tra gli oneri detraibili, le spese sanitarie nelle quali rientrano anche quelle psicologiche/psicoterapeutiche.

    Di seguito un sunto sui passaggi da seguire in merito a questo importante obbligo informativo.

    COME ACCREDITARSI AL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA

    I professionisti della salute devono obbligatoriamente accreditarsi sul portale del Sistema Tessera Sanitaria per trasmettere i dati delle spese sanitarie dei propri pazienti. Per farlo è necessario accedere alla Home Page del sito del portale e seguire il percorso:  730-Spese Sanitarie > Registrazione/Accreditamento al Sistema TS > Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS e procedere con la compilazione dei vari campi richiesti. 

    Per accreditarsi i professionisti devono avere a portata di mano i seguenti dati:

    • Il numero della propria partita IVA
    • Il proprio codice fiscale 
    • Il numero della propria tessera sanitaria
    • La data di scadenza della propria tessera sanitaria
    • L'indirizzo della propria casella PEC 
    • Il proprio numero di iscrizione all'albo (consultabile sull'Albo online)
    • La data di iscrizione all'albo (consultabile sull'Albo online

    Di seguito il link al tutorial inerente la  richiesta di registrazione e del successivo accreditamento

    COME TRASMETTERE LE SPESE SANITARIE DEI PROPRI PAZIENTI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

    Dal 31 gennaio 2017 i professionisti dovranno comunicare i seguenti dati inerenti le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche effettuate nell'anno precedente

    • Codice fiscale del contribuente/familiare a carico
    • Codice fiscale/partita IVA, cognome e nome/denominazione del soggetto che ha emesso la fattura (psicologo)
    • Data del documento fiscale attestante la spesa
    • Tipologia della spesa
    • Importo della spesa

    Di seguito il link al tutorial inerente la fase del caricamento singolo dei dati delle spese sanitarie dei pazienti

    Nell' AreaRiservata potrete trovare alcune convenzioni per l'acquisto di software utili per la comunicazione automatica delle spese sanitarie dei pazienti. 

    ENTRO QUANDO VA FATTA LA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE DEI PAZIENTI

    In merito alla periodicità della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria il decreto n. 198/2022 del Ministero Economia e Finanze, prevede una nuova proroga dei termini di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023.

    Ne consegue che la trasmissione dei dati relativa alle spese sostenute nel 2023 dovrà avvenire:

    • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023
    • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023.

    Rimane inalterata la data del 31 gennaio 2023 per la trasmissione dei dati relativa alle spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.

    COME RACCOGLIERE LE OPPOSIZIONI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA 

    E' importante sapere che il paziente può opporsi alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle proprie spese sanitarie. In questo caso, a partire dal 14 novembre 2016 tale opposizione potrà essere annotata da parte dello psicologo sulla fattura stessa al momento della sua emissione. A tal fine si propone di riportare (anche tramite timbro) la seguente dicitura:

    "I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730 / UNICO precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D.Lgs. n. 196/2003".

     

    A tale proposito si allega la circolare della dott.ssa Ricci, consulente fiscale del CNOP, e si rimanda alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori specificazioni. Dalla sezione Strumenti Utili si può scaricare un fac simile di informativa da usare come cartello da affiggere nello studio.

     

  • Pattuizione del compenso

    L’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale è stato introdotto con il D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 in seguito all’abrogazione dei tariffari professionali. 
    La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale adempimento, finora ammesso anche soltanto in forma verbale.

    Dal 29 agosto 2017 il professionista deve, infatti, " rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi." (Nuova formulazione del vecchio art. 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1).

    A prescindere dal nuovo obbligo imposto dalla “Legge per il mercato e la concorrenza”, si ritiene comunque che la forma scritta per il preventivo sia sempre la forma migliore. Il vecchio DM 140/2012 (Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale) ha infatti previsto espressamente che l’assenza della prova di un “preventivo di massima”, ai fini della liquidazione degli onorari, costituisce un elemento di valutazione negativo.

    Inoltre va rilevato che pur non essendo previste sanzioni di tipo civilistico in merito, l’inosservanza dell’obbligo di predisporre un preventivo viola il “principio di trasparenza” nel rapporto con il paziente che potrebbe far rientrare dalla finestra una violazione di natura civilistica. Si potrebbe inoltre rilevare la violazione dell’art.23 del Codice Deontologico con conseguenze di natura disciplinare in caso di segnalazione. 

    L' adempimento previsto dalla norma di agosto consiste quindi nel pattuire, al momento del conferimento dell’incarico, il compenso per i servizi professionali con un “preventivo di massima” che deve essere “adeguato all’importanza dell’opera”. Nello specifico il documento deve:

    • rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
    • indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
    • concordare la misura del compenso con il paziente/cliente formulando un preventivo di massima che riporti, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (viaggio, vitto, alloggio...), oneri (bolli, tasse...) e contributi (Enpap).

    Fermo restando l’obbligo di indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese, oneri e contributi, definire nel corso del primo incontro il grado di complessità dell’incarico e il compenso da richiedere per lo svolgimento di quest’ultimo potrebbe risultare molto difficoltoso per una professione come la nostra, pertanto, potrebbe essere di utilità inserire la seguente dicitura:

    “Resta inteso, altresì, che il presente atto di conferimento di incarico professionale – anche in ragione della natura e della peculiarità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto – viene stipulato sulla base di un numero presuntivo di sedute che, tuttavia, è suscettibile di talune variazioni in relazione all’andamento del percorso da intraprendere. In tal caso, il professionista ne darà tempestiva informazione al paziente e si potrà procedere ad un’integrazione della presente scrittura privata o al conferimento di nuovo incarico.”

    Nella sezione Modulistica sono disponibili dei fac simile utilizzabili per assolvere al nuovo obbligo di pattuizione del compenso per iscritto. Ovviamente è necessario che ciascun professionista, tenendo conto della propria concreta e specifica attività professionale e delle modalità di esercizio della stessa, elabori un proprio documento personalizzando quello proposto dall’Ordine. Per ridurre il numero di moduli che occorre far firmare al paziente nel corso del primo colloquio, abbiamo accorpato in un unico modello il consenso informato, la pattuizione del compenso e l'informativa relativa alla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

    Ovviamente se l’incarico professionale riguarda un ente, associazione, cooperativa, ecc. occorrerà invece predisporre un documento autonomo, che non contenga anche il consenso informato. Ricordiamo nuovamente che i modelli proposti sono strumenti di lavoro modificabili dal professionista a seconda delle proprie peculiarità professionali. 

  • PEC - Posta Elettronica Certificata

    Il D.L. 185/2008 (art. 16 c. 7) ha stabilito l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi professionali di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):

    Art. 16 c.7 > I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

    Inoltre il D.L. 76/2020 ha previsto la sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (vale a dire un indirizzo di posta certificata contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ndr) all’Ordine di appartenenza 

    “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

    La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno ( approfondisci )

    L'Ordine degli Psicologi del FVG offre la possibilità ai propri iscritti di aprire gratuitamente una casella di Posta Elettronica Certificata. Per informazioni su come attivarla vai alla sezione Come fare per ... di questo sito. Nel caso si attivi la casella di posta elettronica offerta dall'Ordine (estensione @psypec.it) NON è necessario comunicare il proprio indirizzo in quanto viene caricato automaticamente negli archivi. 

     

     

  • Codice Deontologico

    La Legge 56/89, che istituisce la professione di Psicologo, prevede che la Categoria si doti di un Codice Deontologico. Tale adempimento, che caratterizza tutte le professioni ordinate, rende possibile l’esplicitazione agli iscritti e alla loro utenza dei principi etici a cui devono uniformarsi i professionisti ed è lo strumento di riferimento per la valutazione dei comportamenti non conformi.

    Il codice deontologico, nello specifico definisce responsabilità e comportamento professionale, ed allo stesso tempo risponde ad una funzione di triplice tutela:

    1. dell’utente/destinatario/comunità/società (artt. 4-9-11-17-28)
    2. del professionista psicologo (artt. 35 – 36)
    3. della professione di psicologo (artt. 6 -8)

    Scarica il testo in pdf

     

    Per segnalare possibili situazioni di scorretto esercizio della professione scrivete a

    oppure a

     

    Codice deontologico degli psicologi italiani

    Capo I – Principi generali

    Articolo 1
    Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

    Articolo 2
    L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

    Articolo 3
    Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

    Articolo 4
    Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

    Articolo 5
    Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

    Articolo 6
    Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

    Articolo 7
    Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

    Articolo 8
    Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

    Articolo 9
    Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

    Articolo 10
    Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

    Articolo 11
    Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

    Articolo 12
    Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

    Articolo 13
    Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

    Articolo 14
    Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

    Articolo 15
    Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

    Articolo 16
    Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

    Articolo 17
    La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

    Articolo 18
    In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

    Articolo 19
    Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

    Articolo 20
    Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

    Articolo 21
    L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

     

    Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

    Articolo 22
    Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

    Articolo 23
    Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

    Articolo 24
    Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

    Articolo 25
    Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

    Articolo 26
    Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

    Articolo 27
    Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

    Articolo 28
    Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

    Articolo 29
    Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

    Articolo 30
    Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

    Articolo 31
    Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

    Articolo 32
    Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

     

    Capo III – Rapporti con i colleghi

    Articolo 33
    I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

    Articolo 34
    Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

    Articolo 35
    Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

    Articolo 36
    Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

    Articolo 37
    Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

    Articolo 38
    Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

     

    Capo IV – Rapporti con la società

    Articolo 39
    Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

    Articolo 40
    Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

     

    Capo V – Norme di attuazione

    Articolo 41
    È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l'”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

    Articolo 42
    Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.