ECM
Il sistema dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) è lo strumento che permette al professionista sanitario la formazione continua per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale.
Di seguito alcuni chiarimenti ed aggiornamenti in materia di Formazione Continua
📌 Cancellazione e reiscrizione all’Albo
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Durante il periodo di cancellazione dall’Albo il professionista non ha obbligo ECM.
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L’obbligo riprende dal 1° gennaio dell’anno successivo alla nuova iscrizione.
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La Commissione Nazionale sta lavorando per definire regole più specifiche sul tema.
📌 Corso di specializzazione universitario per il sostegno (60 CFU)
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Questo tipo di corso rientra tra quelli riconosciuti ai fini dell’esonero ECM.
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L’esonero consiste nella riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo annuale per ogni anno di frequenza.
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La richiesta di esonero va fatta tramite al del corso, tramite il portale Cogeaps, utilizzando la categoria “altri corsi universitari da almeno 60 CFU/anno”,
📌 Scadenze triennio formativo
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Il triennio 2023-2025 termina il 31 dicembre 2025.
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Eventuali crediti mancanti del triennio 2020-2022 possono essere ancora acquisiti entro questa data per regolarizzare la posizione
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Entro il 30 giugno 2026 sarà possibile spostare i crediti per il recupero del triennio precedente tramite la funzione Spostamento crediti sul portale Cogeaps.
📌 Premialità (Bonus crediti)
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Chi era in regola con l’obbligo ECM 2020-2022 ha diritto a un bonus di 20 crediti ECM.
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10 crediti sono già caricati sul triennio 2023-2025
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Gli altri 10 saranno riconosciuti nel triennio 2026-2028
📌 Corsi FADPSY disponibili (gratuiti – 88 crediti totali)
Sulla Piattaforma FADPSY del CNOP, sono attualmente disponibili 7 corsi FAD gratuiti, con scadenze entro il 2025, per un totale di 88 crediti ECM.
Per supportarti nella formazione obbligatoria ECM, abbiamo pubblicato sul canale YouTube dell’Ordine un video tutorial dedicato al sistema ECM e alla gestione della tua posizione formativa tramite l’anagrafica del COGEAPS.
Nel video ti accompagniamo passo dopo passo tra crediti formativi, autodichiarazioni, spostamenti di crediti e consultazione della tua posizione aggiornata. Insomma, tutto quello che serve per non avere più dubbi (o almeno per averne di meno!). Il nostro obiettivo è aiutarti a vivere la formazione come una risorsa e non come un onere burocratico.
Guarda il video qui:
Ti invitiamo a prenderne visione: pochi minuti investiti oggi possono evitarti spiacevoli sorprese domani.
Il decreto Milleproroghe 2025 contiene due importanti novità in tema di formazione continua:
- Proroga al 31 dicembre 2025 per il recupero dei crediti del triennio 2020-2022. I professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per mettersi in regola. Entro tale data dovranno però maturare anche i crediti previsti per l’attuale triennio formativo 2023-2025.
- Crediti compensativi per sanare i trienni precedenti (solo per chi ne aveva l'obbligo, come ad esempio i dipendenti del SSN). I professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, potranno mettersi in regola attraverso crediti compensativi che saranno definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Il CNOP è in attesa che la Commissione emani appositi provvedimenti.
Si ricorda che la Piattaforma FADPSY, accessibile attraverso l’area riservata del CNOP, offre corsi gratuiti ecm, per un totale di 52 crediti, ai quali si aggiungono 40 crediti rivolti ai professionisti che hanno partecipato al progetto PsyCare.
Nella seduta dell’8 novembre 2023 la CNFC ha deliberato che per il triennio 2023-2025 i crediti da acquisire sono 150, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Alla quota triennale si applicano le riduzioni previste dal Dossier formativo e dal Paragrafo 1.1. n.1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Per il triennio in corso si applicano le riduzioni già previste per i trienni precedenti ovvero:
- 30 crediti per la presentazione del Dossier formativo individuale o di Gruppo;
- 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2020-22 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 ovvero 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
Vengono inoltre offerte opportunità di riduzione dell'obbligo formativo individuale per i professionisti sanitari residenti e non residenti nei territori dei comuni colpiti da condizioni meteorologiche avverse. Ai residenti verrà riconosciuta una riduzione nel limite massimo di un terzo dell’obbligo dell'obbligo formativo triennale, mentre per i non residenti che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei sopracitati territori, è riconosciuta una riduzione proporzionale ai giorni lavorativi svolti durante l'emergenza, fino a un terzo dell'obbligo triennale. In tal caso è richiesto ai professionisti sanitari di documentare l'attività svolta nei territori coinvolti. La richiesta di riduzione in tal caso deve in ogni caso essere presentata tramite il portale del CO.Ge.A.P.S.
E' stato prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per recuperare i crediti ECM del triennio 2020–2022. Per il recupero del debito formativo del triennio 2020-2022 potranno essere utilizzati tutti i crediti acquisiti fino al 31.12.2025 e non solo quelli del 2023 come stabilito in precedenza. Lo spostamento dei crediti dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022 non è automatico, ma deve essere effettuato personalmente accedendo al portale del Co.Ge.APS nella sezione “Spostamento Crediti”. Entro il 31/12/2025 sarà però necessario aver acquisito anche i crediti del del triennio 2023–2025.
I corsi FAD per il triennio 2023/2025 sono disponibili nella Piattaforma FADPSY, accessibile dall’area riservata del CNOP
A questo link è disponibile una breve guida per accedere a tutti i corsi presenti nella piattaforma del CNOP
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente ovvero tutti gli iscritti all'Albo degli Psicologi.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo
Nel caso un'istituzione richieda ad un iscritto la certificazione del fabbisogno formatico oppure l'attestazione dei crediti maturati nel triennio precedente a quello in atto, è necessario inviare via pec all'indirizzo la richiesta redatta secondo il modulo qui predisposto
Pubblichiamo di seguito le recenti comunicazioni del CNOP rispetto all'obbligo formativo ECM. Il documento contiene importanti informazioni circa la decorrenza dell'obbligo formativo ECM, l'accesso al portale del CO.GE.A.P.S. mediante SPID, l'APP CO.Ge.A.P.S.
Le modalità di attribuzione del bonus ECM per il triennio 2020/2022 sono in via di definizione. Si stanno attendendo indicazioni operative da parte degli Enti competenti a livello nazionale.
Scarica da qui il documento del CNOP.
Sul sito di PoliS Lombardia è stato pubblicato il VADEMECUM ECM-Istruzioni per il Professionista Sanitario in ambito di formazione continua in medicina, documento predisposto dal gruppo di lavoro della Commissione ECM-CPD. Nel 2019/2020, tale gruppo si è occupato di approfondire il mandato regionale relativo al Miglioramento dell’offerta formativa di Regione Lombardia e di accessibilità alla formazione delle professioni sanitarie.
Il documento è disponibile qui.
Sono previste condizioni di esonero ed esenzione dall’acquisizione dei crediti formativi ECM.
Esoneri ed esenzioni all’acquisizione dei crediti sono diritti dei professionisti che vanno esercitati nelle scheda anagrafica all'interno del portale del CoGeAps https://application.cogeaps.it/login/. Si tratta di periodi cumulabili ma non sovrapponibili nel triennio, ad eccezione dei periodi di esonero parziale, che si verificano quando il professionista si trova a vivere contesti di catastrofi naturali.
Eventuali partecipazioni ECM svolte durante i periodi di esonero ed esenzione non sono conteggiate per il soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale (anche in questo caso eccezion fatta per i periodi di esonero parziale).
Gli esoneri
I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base (come corsi di specializzazione o dottorato) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM.
Gli esoneri possono essere mensili (per corsi di formazione), annuali (ad esempio per specializzazioni o dottorati) e parziali (in concomitanza con catastrofi naturali, come visto).
Nel periodo di esonero, il professionista sanitario non sospende l’esercizio dell’attività professionale.
Le esenzioni
Le esenzioni comportano l’interruzione dell’attività professionale.
I professionisti sanitari possono sospendere l’esercizio a seguito di:
- congedo maternità e paternità
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio
- adozione, affidamento preadottivo, adozione internazionale
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
- assenza per malattia
- richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.:
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale:
- aspettativa per cariche pubbliche elettive:
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.
Per approfondimenti sugli esoneri e le esenzioni si rimanda alla pagina:
http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2016/12/15.00-SANTOPONTE_Esoneri-ed-esenzioni.pdf
La Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e la Determina della CNFC del 23 luglio 2014, prevedono che l’obbligo formativo individuale standard sia su base triennale e sia pari a 150 crediti formativi per triennio.
La formazione può essere di tue tipologie:
- Promossa e accreditata da provider
- Individuale
Gli Enti di riferimento nel programma ECM sono:
- Ministero della Salute
Il Ministero della Salute supervisiona e indirizza le politiche sanitarie nazionali, comprese quelle relative alla formazione continua, definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale, coordina le attività con le Regioni, nomina i membri della Commissione Nazionale ECM.I
- Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)
La Commissione Nazionale per la formazione Continua (CNFC) è l'organo tecnico e politico che governa l'intero sistema ECM.
La CNFC definisce i criteri di accreditamento degli enti formatori, approva la quantità di crediti ECM da assegnare alle varie tipologie di attività formative, stabilisce le egole per il triennio formativo, verifica il rispetto degli obblighi formativi da parte dei professionisti sanitari.
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (A.Ge.Na.S.) è l’organismo nazionale che svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute e alle Regioni per le strategie di sviluppo e innovazione del Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia si occupa di realizzare attività di monitoraggio, valutazione, formazione e ricerca orientate allo sviluppo del sistema salute.
Sul sito dell’Agenas è possibile trovare gli elenchi dei provider abilitati ad organizzare eventi nel sistema ECM e gli eventi accreditati su tutto il territorio nazionale.
Il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) è l’organismo nazionale deputato alla gestione di una banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della Salute.
Una della sue attività prevede la gestione di un portale internet che ha la funzione di migliorare la comunicazione istituzionale e professionale, in quanto punto di riferimento per gli operatori sanitari.
Il portale costituisce, inoltre, un punto di accesso per l’erogazione dei servizi di anagrafica e di ECM poiché è un sistema predisposto per l’autenticazione e la profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento.
L’iscritto/a che voglia controllare la sua situazione crediti e voglia "caricare" crediti (come ad esempio i crediti inerenti l’autoformazione, oppure esoneri o esenzioni) deve entrare nell’Area Riservata del portale Co.Ge.A.P.S.
- Provider ECM
Il Provider ECM è un’organizzazione o un’istituzione che è stata accreditata a livello nazionale o regionale per poter creare eventi formativi (residenziali o a distanza) atti ad erogare crediti ECM.
Tali enti o istituzioni hanno seguito la procedura di accreditamento presso la Regione di appartenenza o presso l’A.Ge.Na.S.
Ottenuto lo Status di “Provider erogatore di formazione continua”, possono autonomamente valutare e attribuire crediti ECM ai propri corsi di formazione, secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.
Il sistema di erogazione di crediti ECM è unico a livello nazionale e i crediti acquisiti hanno lo stesso valore: non vi è, dunque, alcuna differenza tra i crediti erogati da Provider regionali o nazionali.
- Ordine professionale
In questo ambito, l’Ordine professionale ha il compito di produrre il certificato di assolvimento all'obbligo formativo triennale dell'iscritto che lo richiede e che viene acquisito dal portale del Co.Ge.Aps
Per tutti gli psicologi che esercitano la professione è stato creato il Vademecum sugli ECM pubblicato sul sito del CNOP e prodotto dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Per tutti i professionisti sanitari, è comunque a disposizione il Manuale sulla Formazione continua del Professionista Sanitario redatto da Age.na.s. e disponibile qui
E' a disposizione degli iscritti la registrazione dell'evento "La formazione continua tra obblighi e falsi miti" tenutasi in data 23/4/2022 a Udine che delinea in modo chiaro il sistema EC ed offre importanti e semplici indicazioni su come gestire la propria anagarfica sul sito del CoGeAps. Se ne consiglia la visione.
Contesto normativo
Nel 2002, con la creazione del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), è stato istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, sia in ambito pubblico sia in ambito privato (DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999).
A seguito dell’approvazione della L. n. 3/2018 “Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale”, a partire dal triennio 2020-2022 è divenuto obbligatorio per tutti gli psicologi e le psicologhe iscritti/e all’Ordine, in quanto professione sanitaria, effettuare la propria formazione e aggiornamento continuo nel sistema di Educazione Continua in Medicina.
Definizioni
L’Educazione Continua in Medicina è il percorso formativo attraverso il quale chi opera e lavora nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva si mantiene aggiornato.
Il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina prevede che la formazione e l’aggiornamento delle professioni sanitarie debbano essere controllati, verificati e misurabili.
I crediti ECM rappresentano gli indici della quantità e della qualità della formazione e dell’aggiornamento effettuati da ciascun professionista, nella prospettiva di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza a clienti e pazienti durante l’intero periodo di esercizio dell’attività professionale.
Provider accreditati a livello nazionale e regionale garantiscono tale preparazione professionale promuovendo eventi formativi accreditati nel sistema di ECM.
L'obbligo formativo individuale
Come da Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e da Determina della CNFC del 23 luglio 2014, l’obbligo formativo individuale standard è su base triennale ed è pari a 150 crediti formativi per triennio.
Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, tutti i professionisti hanno la possibilità di acquisire i crediti, per singolo anno, in maniera flessibile.
Solo per il triennio 2020-2022, in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’obbligo formativo è stato fissato a 100 crediti formativi.



