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Nella seduta dell’8 novembre 2023 la CNFC ha deliberato che per il triennio 2023-2025 i crediti da acquisire sono 150, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Alla quota triennale si applicano le riduzioni previste dal Dossier formativo e dal Paragrafo 1.1. n.1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Per il triennio in corso si applicano le riduzioni già previste per i trienni precedenti ovvero:

  • 30 crediti per la presentazione del Dossier formativo individuale o di Gruppo;
  • 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2020-22 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 ovvero 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120

Vengono inoltre offerte opportunità di riduzione dell'obbligo formativo individuale per i professionisti sanitari residenti e non residenti nei territori dei comuni colpiti da condizioni meteorologiche avverse. I residenti verrà riconosciuta una riduzione nel limite massimo di un terzo dell’obbligo dell'obbligo formativo triennale, mentre per i non residenti che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei sopracitati territori, è riconosciuta una riduzione proporzionale ai giorni lavorativi svolti durante l'emergenza, fino a un terzo dell'obbligo triennale. In tal caso è richiesto ai professionisti sanitari di documentare l'attività svolta nei territori coinvolti. La richiesta di riduzione in tal caso deve in ogni caso essere presentata tramite il portale del CO.Ge.A.P.S.

L’eventuale debito formativo relativo al triennio 2020/2022 era recuperabile fino al 31/12/2023. 

Si possono spostare nel triennio 2020/2022 esclusivamente i crediti acquisiti attraverso corsi ecm con scadenza al 31 dicembre 2023. Lo spostamento va effettuato entro il 30 giugno 2024 dal portale del Co.Ge.A.P.S .

I corsi  FAD per il triennio 2023/2025 sono disponibili nella Piattaforma FADPSY, accessibile dall’area riservata del CNOP 

A questo link è disponibile una breve guida per accedere a tutti i corsi presenti nella piattaforma del CNOP

Per approfondimenti:

Delibera sull’obbligo formativo triennio 2023/2025 e spostamento crediti.

Delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

 

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente ovvero tutti gli iscritti all'Albo degli Psicologi.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo 

 

Con l’approvazione definitiva del Milleproroghe, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stato stabilito che il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, per il triennio 2020-2022, è prorogato (per coloro che non erano riusciti a mettersi in regola) al 31 dicembre 2023, mentre il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo decorrono dal 1° gennaio 2023.

Si pubblica di seguito la nota dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s) rispetto all'obbligo dei crediti ecm per i sospesi dall'esercizio della professione. 

Nota Age.nas 

Pubblichiamo di seguito le recenti comunicazioni del CNOP rispetto all'obbligo formativo ECM. Il documento contiene importanti informazioni circa la decorrenza dell'obbligo formativo ECM, l'accesso al portale del CO.GE.A.P.S. mediante SPID, l'APP CO.Ge.A.P.S. 

Le modalità di attribuzione del bonus ECM per il triennio 2020/2022 sono in via di definizione. Si stanno attendendo indicazioni operative da parte degli Enti competenti a livello nazionale. 

Scarica da qui il documento del CNOP.

 

La Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e la Determina della CNFC del 23 luglio 2014, prevedono che l’obbligo formativo individuale standard sia su base triennale e sia pari a 150 crediti formativi per triennio.

Solo per il triennio 2020-2022, in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’obbligo formativo è stato fissato a 100 crediti formativi.

La formazione può essere di tue tipologie:

  • Promossa e accreditata da provider
  • Individuale