Informazioni per i professionisti
Ricordiamo ai professionisti che è sempre possibile aderire all'iniziativa "Bonus Psicologico", direttamente dall'Area Riservata del sito del CNOP.
E' sufficiente accedere alla sezione "Bonus" dell'area riservata del CNOP dove è disponibile un pulsante per dare la disponibilità come psicoterapeuta.
I professionisti che hanno già dato la loro disponibilità come terapeuta in precedenza non devono riconfermarla in quanto rimarrà attiva automaticamente anche per il 2024.
Per maggiori informazioni sul funzionamento per il professionista del sistema Bonus psicologo sono disponibili le FAQ
Informazione per le/i cittadine/i
La domanda per ottenere il bonus psicologo per il 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024 tramite servizio online o Contact center.
Tale finestra è basata sui fondi stanziati nel 2023, per i fondi stanziati nel 2024 verrà in seguito aperta un' ulteriore finestra. La richiesta potrà essere effettuata una sola volta all'anno.
Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata successivamente.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:
- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.
Il contributo è erogato con alcune differenze nell’importo a seconda del reddito ISEE dichiarato.
- 1.500€ per redditi con ISEE inferiore a 15.000€ (fino a 50€ a seduta)
- 1.000€ per redditi con ISEE tra 15.000€ e 30.000€ (fino a 50€ a seduta)
- 500€ per redditi con ISEE superiore a 30.000€ ma inferiore a 50.000€ (fino a 50€ a seduta).
Il testo di legge completo può essere consultato qui.
Il video informativo per professionisti e cittadini è qui.
Scaricabile qui la nota di aggiornamento del CNOP sullo stato di avanzamento del Decreto del 31 maggio 2022, cosiddetto "Bonus Psicologico".
A seguito delle numerose segnalazioni relativamente a problematiche connesse alle procedure informatiche sulla piattaforma INPS, per questioni inerenti aspetti prettamente informatici/tecnici di utilizzo del servizio, l'Ente di Previdenza ha messo a disposizione dei professionisti la casella mail:
Di seguito la nota del Ministero della Salute avente per oggetto il "Bonus psicologico – art. 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022”.
Di seguito pubblichiamo le FAQ prodotte dal Consiglio Nazionale sul Bonus Psicologo aggiornate al 12/12/2022.
Nell'Area Riservata del sito del CNOP dal 21/7/2022 è stata resa disponibile una sezione dedicata ai professionisti che desiderano aderire all'iniziativa del Bonus Psicologico.
Ogni psicologo regolarmente iscritto, e con annotazione nell'Albo dell'abilitazione all'esercizio della Psicoterapia ex art. 3 e 35 della Legge 56/89, potrà compilare l'apposito form online. Coloro per i quali non risulti l'annotazione saranno invitati dal sistema a contattare il Consiglio territoriale di appartenenza per presentare l'apposita richiesta.
E' stato approvato il Decreto che sostiene le spese relative a sessioni di Psicoterapia per i cittadini che ne facciano richiesta, il così chiamato Bonus Psicologo.
Il/la professionista che aderisce deve essere regolarmente iscritto/a alla sezione A dell’Albo degli Psicologi (art. 1 legge 56/89), autorizzato/a all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi degli artt. 3 e 35 legge 56/89.
Il Decreto stabilisce termini e condizioni che l’Ordine Nazionale, in collaborazione con gli Ordini regionali, sta impegnandosi a rendere attuabili.