Contenuto principale

Messaggio di avviso

Questo sito utilizza cookies propri per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni visualizza le condizioni di utilizzo dei cookies.
Cliccando su OK, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookies.

Di seguito la circolare del Ministero della salute n. 0051961 0051961 del 31/12/2022 contenente le nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di casi Covid - 19

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

........omissis.......

  • Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

........omissis.......

  • E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

    CONTATTI STRETTI DI CASO

    A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
    ......omissis.....
    Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.