In occasione della emergenza COVID-19 si sono moltiplicate le iniziative spontanee della Comunità professionale a favore della popolazione.
- Alcune sono volte a favorire l’erogazione di prestazioni psicologiche a distanza - come l’iniziativa CNOP “psicologionline” o quella dell'Ordine del Lazio “Coronavirus. Elenco Psicologi disponibili a distanza” – dove solo un primo colloquio di solidarietà è opzionalmente gratuito.
- Altre sono destinate a forme di ascolto ed informazione e, pur essendo gratuite, non prevedono l’erogazione di prestazioni professionali strutturate.
- Molte altre, invece, prevedono esclusivamente o principalmente, l’erogazione di interventi professionali a titolo gratuito.
E’ importante considerare che il proliferare di iniziative del terzo tipo, pur segnalando un significativo spirito di solidarietà, rischia di produrre aspetti negativi che vanno debitamente evidenziati.
- Il problema del bisogno di aiuto psicologico nell’emergenza e di equità sociale – ovvero che questo bisogno possa essere soddisfatto a prescindere dalle capacità reddituali – non può trovare soluzione attraverso un generalizzato ricorso ad interventi “compassionevoli”.
- Se così fosse lo Stato e le Regioni verrebbero meno al compito istituzionale di fornire una assistenza psicologica alla popolazione, come elemento necessario e specifico dell’assistenza sanitaria;
- Esistono esigenze organizzative e strutturali dell’intervento che non possono basarsi esclusivamente o principalmente sul lavoro in solidarietà, perché necessitano di un coordinamento ed integrazione con i servizi pubblici (lavoro sulle persone malate, sugli operatori, negli ospedali e strutture territoriali, nella continuità assistenziale, nell’assistenza domiciliare, ecc.).
- In quest’ultimo caso si configura il fatto che la Pubblica Amministrazione chiede lavoro a titolo gratuito, poiché demanda al professionista in solidarietà, un compito che le spetta. Tale fattispecie è vietata dalla normativa vigente (es. art. 2229 e seg. Codice civile prestazioni professionali e 2598 sulla concorrenza), che esige come il professionista abbia diritto ad un equo compenso.
- Ad oggi, peraltro, la quota di lavoro gratuito erogata dalla professione psicologica in solidarietà verso la popolazione è superiore a quella di qualsiasi altra professione. Quello che serve è ben altro ed il CNOP lo ha evidenziato con precisione (vedi): reclutare gli psicologi che servono per dare una risposta pubblica e coordinata.
- Le uniche eccezioni del lavoro verso la Pubblica Amministrazione sono quelle del volontariato nella Protezione Civile e la legge l'attività di volontariato a favore di enti senza scopo di lucro, attività, tuttavia, tanto legittima, quanto conforme alle disposizioni normative di cui alla L. 266/1991" legge quadro sul volontariato". Peraltro il volontariato in PC risponde a norme di ingaggio, attivate dalla PC stessa, che prevedono un compenso per il volontario, che quindi non svolge una attività gratuita.
E’ pur vero che il CNOP e gli Ordini non hanno poteri prescrittivi sul lavoro gratuito - perché la legge consente la libertà del singolo professionista nei confronti di privati (a differenza di quanto rilevato sopra nei confronti della PA) - tuttavia i principi generali del Codice Deontologico, il principio costituzionale (art. 36 Costituzione) della remunerazione del lavoro, la legge 81/17 sull’equo compenso, devono costituire gli elementi ispiratori e di riferimento che dobbiamo avere su questo tema delicato.