Informiamo tutti gli iscritti che la normativa in merito alle certificazioni inerenti i differimenti dell’Obbligo vaccinali, anche in caso di guarigione da Covid-19, è nuovamente cambiata.
L'art. 4 del DL 44/21, nel testo attualmente in vigore impone agli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo vaccinale, senza prevedere che lo stesso possa dirsi ottemperato a seguito di positività o guarigione dal Covid.
Laddove l'iscritto debba essere esentato dalla vaccinazione, o come in alcuni casi la stessa debba essere differita in relazione al tempo intercorso dall'avvenuta guarigione, il medico curante o il medico vaccinatore dovranno certificarlo e caricare il certificato digitale sulla piattaforma del Sistema Tessera Sanitaria. Solo in tal modo l'esenzione o il differimento risulteranno dalla Piattaforma DGV, per le verifiche che l’Ordine è tenuto a svolgere ai sensi dell’art. 5 del DPCM 4 febbraio 2022.
Pertanto, nel caso aveste inviato documentazione in merito alla vostra situazione di guariti covid, siamo molto spiacenti di comunicare che la documentazione non è valida ai sensi della norma.
Affinché le posizioni inerenti l’ottemperanza dell’obbligo vaccinale a seguito di infezione Covid-19 vengano, automaticamente registrate e definitivamente archiviate è necessario recarsi dal Medico certificatore indicato dal DPCM 4 febbraio 2022 all’ art. 5. c. 2, affinchè lo stesso provveda a emettere il certificato di differimento/esenzione dall'obbligo vaccinale per avvenuta guarigione in modalità digitale, caricandolo sulla Piattaforma STS.
Comprendiamo e condividiamo con voi la difficoltà del momento e vi preghiamo di considerare il fatto che l’Ordine, in qualità di Ente pubblico, non può esimersi dall’applicare il disposto normativo, peraltro confermato dalla nota 2992 del 17.02.22 del Ministero della Salute.