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Sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (vale a dire un indirizzo di posta certificata contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ndr) all’Ordine di appartenenza.

E’ quanto previsto dal Decreto Semplificazione, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, all’articolo 37 – che tratta delle “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” – si interviene sull’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), con la modifica del comma 7 bis come riportato di seguito: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

ATTENZIONE! Non devono comunicare l'indirizzo pec sli iscritti che  possiedono una casella di posta elettronica con estensione @psypec, ovvero quella offerta dall' Ordine.