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Il 24 novembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali". Il decreto è stato pubblicato in G. U. 282 il 26/11/2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il Parlamento avrà poi 60 giorni per convertirlo anche con eventuali modifiche.

Il decreto va a sostituire integralmente la normativa dettata dal decreto legge 44/2021 (già convertito con legge 76/2021) e dal decreto legge 22/4/21 n. 52 (convertito in legge 87/2021).

Per quanto concerne gli Ordini delle professioni sanitarie, questo nuovo decreto prevede un rilevante cambiamento poiché il nuovo articolo 4 Dl 44/2021 detta una nuova disciplina.

Nello specifico, l’Art.1 lett. b) DL 172 del 26/11/2021 introduce il nuovo art. 4 DL 44/2021 e stabilisce che:

  1. gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati alla vaccinazione e dal 15 dicembre 2021 vi è l'obbligo anche delle dosi di richiamo previste dal Piano nazionale di vaccinazione adottato con decreto dal Ministro della Salute. La vaccinazione è requisito “per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” escludendo quindi la possibilità di esercitare on lineNON E’ POSSIBILE ESERCITARE IN ALCUNA FORMA
  2. l’esenzione è possibile solo se vi è pericolo per la salute ed in presenza di un certificato del Medico di Medicina Generale tale da omettere o differire la vaccinazione.
  3. l’Ordine territoriale attraverso il CNOP esegue la verifica della vaccinazione dei propri iscritti/e sulla Piattaforma Nazionale. Ove risultino non adempienti (non vaccinati oppure non eseguita la terza dose dopo 5 mesi dall’ultima) l’Ordine invita con mail pec gli e le interessati/e a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante: la vaccinazione, l’esenzione, o la prenotazione (della seconda dose) entro 20 gg successivi, la guarigione. L’iscritto/a è invitato ad indicare il proprio datore di lavoro se dipendente.
  4. decorsi i 5 giorni, l’Ordine territoriale accerta l’inadempimento, anche solo riferito alla dose di richiamo, e dà comunicazione al CNOP e al Datore di lavoro se presente. Questo adempimento rileva ai fini di buon funzionamento dell’Ordine, pena la sanzione dello scioglimento con Decreto Ministeriale. L’Ordine adotta un atto di accertamento dell’inadempimento del singolo iscritto/a attraverso l’approvazione di un provvedimento amministrativo dichiarativo (non disciplinare) in Consiglio, che determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ed è annotato sull’albo professionale.
  5. la sospensione decade con la dichiarazione dell’interessato/a all’Ordine del completamento della vaccinazione con anche la dose di richiamo, e comunque la sospensione è efficace non oltre i sei mesi dal 15 dicembre 2021. Durante la sospensione non sono dovuti emolumenti di qualsiasi natura.
  6. chi si iscrive per la prima volta ad un Ordine sanitario è obbligato all’adempimento dell’obbligo vaccinale ai fini dell’iscrizione.
  7. per il periodo di vaccinazione differita o esentata con certificazione di cui al punto 2 il professionista dipendente può essere adibito a mansioni anche diverse senza decurtare la retribuzione.
  8. Per il periodo di vaccinazione differita o esentata con certificazione di cui al punto 2, il/la libero professionista continua a lavorare con le misure di sicurezza previste per legge e deve adottare entro il 15 dicembre le misure di sicurezza previste dal protocollo del Ministero della Salute di Concerto con il Ministro della Giustizia, e del Lavoro e delle politiche sociali.
  9. non ci sono spese aggiuntive per la finanza pubblica.

L'Art. 2 individua altre categorie professionali soggette all’obbligo di vaccinazione.

L'Art. 3 Sposta la validità della certificazione verde (GREEN PASS) da dodici mesi dall’ultima dose a 9 mesi, pertanto il Green Pass sarà valido solo nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla somministrazione della dose di richiamo.

L'Art. 4 aumenta i luoghi nei quali è necessario il Green Pass in cui prima non lo era.

L'Art. 5 rafforza il green pass limitandolo a quello da vaccinazione o avvenuta guarigione per certi ambiti.

Qui disponibile il testo del nuovo art. 4 DL 44/2021 così come modificato dal DL 172/2021 e una scheda di sintesi del decreto.