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L’art.8 comma 1 D.L. 24 marzo 2022, n. 24, ha ulteriormente modificato il citato art. 4 del D.L. 44/2021, spostando al 31 dicembre 2022 il termine dell’obbligo del completamento del ciclo vaccinale per i professionisti sanitari.

La durata della sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale avrà dunque efficacia fino al 31 dicembre 2022. Fino a tale data, dunque, la sospensione, se non ratificata, rimane annotata sull’Albo professionale. 

Rispetto alla gestione dei “guariti” da SARS-CoV-2, ti informiamo che l’Ordine professionale competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.