L’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale è stato introdotto con il D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 in seguito all’abrogazione dei tariffari professionali.
La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale adempimento, finora ammesso anche soltanto in forma verbale.
Dal 29 agosto 2017 il professionista deve, infatti, "rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi." (Nuova formulazione del vecchio art. 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1).
A prescindere dal nuovo obbligo imposto dalla “Legge per il mercato e la concorrenza”, si ritiene comunque che la forma scritta per il preventivo sia sempre la forma migliore. Il vecchio DM 140/2012 (Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale) ha infatti previsto espressamente che l’assenza della prova di un “preventivo di massima”, ai fini della liquidazione degli onorari, costituisce un elemento di valutazione negativo.
Inoltre va rilevato che pur non essendo previste sanzioni di tipo civilistico in merito, l’inosservanza dell’obbligo di predisporre un preventivo viola il “principio di trasparenza” nel rapporto con il paziente che potrebbe far rientrare dalla finestra una violazione di natura civilistica. Si potrebbe inoltre rilevare la violazione dell’art.23 del Codice Deontologico con conseguenze di natura disciplinare in caso di segnalazione.
L' adempimento previsto dalla norma di agosto consiste quindi nel pattuire, al momento del conferimento dell’incarico, il compenso per i servizi professionali con un “preventivo di massima” che deve essere “adeguato all’importanza dell’opera”. Nello specifico il documento deve:
- rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- concordare la misura del compenso con il paziente/cliente formulando un preventivo di massima che riporti, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (viaggio, vitto, alloggio...), oneri (bolli, tasse...) e contributi (Enpap).
Fermo restando l’obbligo di indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese, oneri e contributi, definire nel corso del primo incontro il grado di complessità dell’incarico e il compenso da richiedere per lo svolgimento di quest’ultimo potrebbe risultare molto difficoltoso per una professione come la nostra, pertanto, potrebbe essere di utilità inserire la seguente dicitura:
“Resta inteso, altresì, che il presente atto di conferimento di incarico professionale – anche in ragione della natura e della peculiarità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto – viene stipulato sulla base di un numero presuntivo di sedute che, tuttavia, è suscettibile di talune variazioni in relazione all’andamento del percorso da intraprendere. In tal caso, il professionista ne darà tempestiva informazione al paziente e si potrà procedere ad un’integrazione della presente scrittura privata o al conferimento di nuovo incarico.”
Nella sezione Strumenti Utili sono disponibili dei moduli utilizzabili per assolvere al nuovo obbligo di pattuizione del compenso per iscritto. Ovviamente è necessario che ciascun professionista, tenendo conto della propria concreta e specifica attività professionale e delle modalità di esercizio della stessa, elabori un proprio documento personalizzando quello proposto dall’Ordine. Per ridurre il numero di moduli che occorre far firmare al paziente nel corso del primo colloquio, abbiamo accorpato in un unico modello il consenso informato, la pattuizione del compenso e l'informativa relativa alla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Ovviamente se l’incarico professionale riguarda un ente, associazione, cooperativa, ecc. occorrerà invece predisporre un documento autonomo, che non contenga anche il consenso informato. Ricordiamo nuovamente che i modelli proposti sono strumenti di lavoro modificabili dal professionista a seconda delle proprie peculiarità professionali.