Contenuto principale

Messaggio di avviso

Questo sito utilizza cookies propri per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni visualizza le condizioni di utilizzo dei cookies.
Cliccando su OK, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookies.

A seguito del Provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, il Garante della Privacy ha previsto il divieto (non esonero) di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

Quanto sopra è stato confermato nella legge di Bilancio anno 2019 approvata il 30.12.2018 (articolo 1, comma 53, legge n. 145/2018) che prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per le sole prestazioni sanitarie svolte nei confronti di soggetti privati (indipendentemente dall’eventuale rifiuto da parte dei pazienti per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).

Di conseguenza non  si può emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso pazienti privati indipendentemente dal regime contabile adottato.

L'obbligo rimane vigente per tutte le altre prestazioni professionali e per le fatture emesse verso la pubblica amministrazione (fattura PA)