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FAQ

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  • Fatturazione elettronica

    Dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) diventa obbligatorio oltre che per operazioni con la pubblica amministazione, anche per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi persone fisiche o imprese (Business To Business, B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business to Costumer, B2C). Sono però previste alcune importanti eccezioni.  

    L'uso della fattura elettronica infatti non è obbligatorio per i contribuenti "minimi" e "forfettari", che però le potranno ricevere (fatturazione passiva). I contribuenti "minimi" e "forfettari" hanno comunque facoltà di emettere fattura elettronica, su richiesta. Non è obbligatorio (ma è comunque consentito) emettere fatturazione elettronica verso i soggetti (impresa o persona fisica) non residenti in Italia. Per le operazioni con l'estero c'è però l'obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo adempimento detto "esterometro". Nal caso di fattura emesa a persona fisica non soggetta ad Iva, la stessa potrà comunque richiedere al professionista la copia cartacea dell'originale in formato elettronico inviatogli nell'area web riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.  

    Inoltre, a seguito del Provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, il Garante della Privacy ha previsto il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

    Quanto sopra è stato confermato nella legge di Bilancio anno 2019 approvata il 30.12.2018 (articolo 1, comma 53, legge n. 145/2018) che prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per le sole prestazioni sanitarie svolte nei confronti di soggetti privati (indipendentemente dall’eventuale rifiuto da parte dei pazienti per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).

    Di conseguenza non  si può emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso pazienti privati indipendentemente dal regime contabile adottato.

    Per le altre prestazioni professionali e per quei regimi fiscali non soggetti all'esonero, le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio  (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, che diventa quindi il riferimento per registrazioni e versamenti. I termini di emissione dei documenti restano quelli già precedentemente fissati (momento di effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta) 

    La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, anche se l'effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio Sdi potrà non essere contestuale, ma da inviare entro le ore 24 della data di effettuazione dell'operazione anche se saranno accettate, fino al 30/6/2019 quelle inviate entro il 15 del mese successivo all'emissione e successivamente con una tolleranza di 10 giorni.

    Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema invia un messaggio di "scarto" entro 5 giorni dall'invio. A quel punto la fattura si considera non emessa e l'emittente può: procedere, entro i 5 giorni successivi dalla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura con medesimo numero e data; oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data "per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a Sdi) onde rendere comunque evidente la tempestività delal fattura stesso rispetto all'operazione cone documenta". Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la fatura al Sistema Sdi 5 giorni prima del mese o trimestre. 

    Per l'emissione della fatturazione elettronica è ovviamente possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali. La delega va effettuata online tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure presentando un modulo presso un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

    Per agevolare i  professionsti che intendono occuparsi personalmente dell'emissione della fatturazione elettronica l'ordie ha stipulatoi alcune convenzioni riservate agli iscritti del FVG per poter usufruire di sistemi informatici di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche a prezzo vantaggioso. Le convenzioni sono disponibili nell'Area riservata del sito. 

    Il professionista può anche affidarsi al servizio gratuito "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia."Fatture e corrispettivi" è un'area del sito www.agenziaentrate.gov.it, rivolta a imprese e professionisti (soggetti titolari di partita Iva), che offre servizi per:  generare, trasmettere e conservare le fatturazione elettroniche (verso PA e verso clienti privati); trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (il nuovo spesometro) all'Agenzia delle Entrate; trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica; trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi.