Contenuto principale

Messaggio di avviso

Questo sito utilizza cookies propri per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni visualizza le condizioni di utilizzo dei cookies.
Cliccando su OK, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookies.

FAQ

Mostra tutto Nascondi tutto
  • Altri contenuti:

    Altri contenuti

     

    • Accesso Civico
      • 23 gennaio 2015 nessuna istanza pervenuta
      • 25 gennaio 2022 nessuna istanza pervenuta 
      • 1 febbraio 2023 nessuna istanza pervenuta 
      • 23 gennaio 2024 nessuna istanza pervenuta
      • 1 febbraio 2024 Registro degli accessi II semestre 2023

     

  • Normativa in materia di Formazione

    DECRETO 654 del 5 luglio 2022
    Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51

    DECRETO 16 marzo 2007
    Determinazione delle classi di laurea magistrale (CL. LM51) (GU Serie Generale n.157 del 9-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 155) 

    DECRETO 16 marzo 2007
    Determinazione delle classi delle lauree universitarie (CL. L24) (GU Serie Generale n.155 del 6-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 153)

    DECRETO 3 novembre 1999, n. 509
    Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. (GU Serie Generale n.2 del 4-1-2000)

    DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 2000
    Determinazione delle classi delle lauree universitarie (classe 34) (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2000 - Suppl. Ordinario n. 170)

    DECRETO 28 novembre 2000
    Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche (Classe 58/s) (GU Serie Generale n.18 del 23-1-2001 - Suppl. Ordinario n. 17)

    DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270
    Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (GU Serie Generale n.266 del 12-11-2004)

    DECRETO 28 aprile 1997
    Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore psicologico. (GU Serie Generale n.140 del 18-6-1997)

    DECRETO 1 agosto 2005
    Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. (GU Serie Generale n.258 del 5-11-2005 - Suppl. Ordinario n. 176)

    DECRETO 24 luglio 2006
    Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica. (GU Serie Generale n.246 del 21-10-2006)

    DECRETO 11 dicembre 1998, n. 509
    Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (GU Serie Generale n.37 del 15-2-1999)

    ORDINANZA 10 dicembre 2004
    Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. (GU Serie Generale n.304 del 29-12-2004)

  • Varie

  • Pubblicità

    ATTENZIONE - Poiché i regolamenti comunali in materia di pubblicità sanitaria presentano tra di loro delle difformità, si pregano cortesemente gli iscritti interessati alle affissioni delle targhe di rivolgersi agli uffici del Comune competente per avere informazioni dettagliate sulle prassi da loro richieste.

    La pubblicità delle attività psicologiche va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività. In tale prospettiva si possono pubblicizzare i titoli e la carriera, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni. Il messaggio deve essere formulato conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione, nonché secondo criteri di trasparenza e veridicità, sotto la diretta responsabilità del professionista (non più necessario il nulla osta preventivo, ma sempre valida la verifica a posteriori del rispetto dei criteri indicati da parte dell’Ordine)

    I riferimenti normativi che regolano specificatamente la pubblicità sanitaria sono: la legge 5 febbraio 1992 n.175 modificata dalle leggi: 26 febbraio 1999 n. 42, 14 ottobre 1999 n. 362  e dal D.M. del 16 settembre 1994 n. 657 che disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni, nonche' il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012

    Si veda inoltre:

    Per quanto riguarda gli strumenti utili per la redazione della pubblicità  rimandiamo alla relativa sezione di questo sito alla voce "pubblicità"

     

  • Codice Deontologico

    La Legge 56/89, che istituisce la professione di Psicologo, prevede che la Categoria si doti di un Codice Deontologico. Tale adempimento, che caratterizza tutte le professioni ordinate, rende possibile l’esplicitazione agli iscritti e alla loro utenza dei principi etici a cui devono uniformarsi i professionisti ed è lo strumento di riferimento per la valutazione dei comportamenti non conformi.

    Il codice deontologico, nello specifico definisce responsabilità e comportamento professionale, ed allo stesso tempo risponde ad una funzione di triplice tutela:

    1. dell’utente/destinatario/comunità/società (artt. 4-9-11-17-28)
    2. del professionista psicologo (artt. 35 – 36)
    3. della professione di psicologo (artt. 6 -8)

    Scarica il testo in pdf

     

    Per segnalare possibili situazioni di scorretto esercizio della professione scrivete a

    oppure a

     

    Codice deontologico degli psicologi italiani

    Capo I – Principi generali

    Articolo 1
    Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

    Articolo 2
    L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

    Articolo 3
    Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

    Articolo 4
    Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

    Articolo 5
    Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

    Articolo 6
    Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

    Articolo 7
    Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

    Articolo 8
    Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

    Articolo 9
    Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

    Articolo 10
    Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

    Articolo 11
    Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

    Articolo 12
    Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

    Articolo 13
    Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

    Articolo 14
    Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

    Articolo 15
    Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

    Articolo 16
    Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

    Articolo 17
    La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

    Articolo 18
    In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

    Articolo 19
    Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

    Articolo 20
    Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

    Articolo 21
    L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

     

    Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

    Articolo 22
    Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

    Articolo 23
    Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

    Articolo 24
    Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

    Articolo 25
    Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

    Articolo 26
    Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

    Articolo 27
    Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

    Articolo 28
    Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

    Articolo 29
    Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

    Articolo 30
    Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

    Articolo 31
    Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

    Articolo 32
    Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

     

    Capo III – Rapporti con i colleghi

    Articolo 33
    I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

    Articolo 34
    Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

    Articolo 35
    Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

    Articolo 36
    Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

    Articolo 37
    Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

    Articolo 38
    Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

     

    Capo IV – Rapporti con la società

    Articolo 39
    Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

    Articolo 40
    Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

     

    Capo V – Norme di attuazione

    Articolo 41
    È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l'”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

    Articolo 42
    Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

     
  • Anno 2014

  • Interventi straordinari e di emergenza:

    • Interventi straordinari e di emergenza (art.42)
      • Obbligo di Trasparenza non applicabile agli Ordini Professionali
  • Normativa in materia di Tirocinio ed Esame di Stato

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
    Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212)

    LEGGE 11 luglio 2003, n. 170
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca. (GU Serie Generale n.160 del 12-7-2003)

    DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239
    Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. (GU Serie Generale n.70 del 24-3-1992)

    DECRETO 13 gennaio 1992, n. 240
    Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. (GU Serie Generale n.70 del 24-3-1992)

    DECRETO interministeriale 20 giugno 2022, n. 567
    Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

    DECRETO interministeriale 654 del 5 luglio 2022
    Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51

    Indicazioni deontologiche per il tirocinio professionale

  • ... effettuare la richiesta di patrocinio

    Gli Enti Pubblici, gli Enti Privati, le Associazioni, i Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato che godono di notorietà a livello regionale che intendono richiedere il patrocinio dell’Ordine per quelle manifestazioni e iniziative a carattere regionale, senza finalità di lucro, nelle quali ricorrono particolari motivazioni di prestigio per l'immagine della professione, a quelle iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, e dell'immagine pubblica

    Per farlo sarà necessario indirizzare al Consiglio dell’Ordine una specifica richiesta utilizzando il seguente fac-simile ed allegando il programma definitivo dell’evento che si desidera venga patrocinato, nonché una specifica circa i contenuti, gli obiettivi, il periodo di svolgimento della manifestazione, allegando anche il programma dell'evento.

    La domanda va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data d'inizio della manifestazione.

    Per consultare il regolamento vigente in materia di patrocini visitate la sezione Regolamenti e decisioni Consigliari.

  • Attività Professionale a Distanza

    Il Consiglio regionale dell'Ordine ha approvato nella seduta del  28/5/2018 le nuove Linee guida per le prestazioni professionali via Internet e a distanza. Questo documento rappresenta uno sviluppo delle precedenti indicazioni inerenti la pratica professonale a distanza 

    Il testo delle Linee Guida appena deliberate è scaricabile dalla pagina Regolamenti e decisioni consiliari. Inoltre, per facilitare gli iscritti nella stesura delle previste comunicazioni in merito, si è provveduto a redigere apposita modulistica scaricabile dal sito dell'Ordine.

  • PEC - Posta Elettronica Certificata

    Il D.L. 185/2008 (art. 16 c. 7) ha stabilito l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in Albi professionali di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):

    Art. 16 c.7 > I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

    Inoltre il D.L. 76/2020 ha previsto la sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (vale a dire un indirizzo di posta certificata contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ndr) all’Ordine di appartenenza 

    “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

    La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno ( approfondisci )

    L'Ordine degli Psicologi del FVG offre la possibilità ai propri iscritti di aprire gratuitamente una casella di Posta Elettronica Certificata. Per informazioni su come attivarla vai alla sezione Come fare per ... di questo sito. Nel caso si attivi la casella di posta elettronica offerta dall'Ordine (estensione @psypec.it) NON è necessario comunicare il proprio indirizzo in quanto viene caricato automaticamente negli archivi. 

     

     

  • Anno 2015

  • Strutture sanitarie private accreditate:

    • Strutture sanitarie private accreditate (art.41 c.4)
      • Obbligo di Trasparenza non applicabile agli Ordini Professionali
  • Normativa in materia di pubblicità

    LEGGE 4 agosto 2006, n. 248
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU Serie Generale n.186 del 11-8-2006 - Suppl. Ordinario n. 183)

    LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175
    Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. (GU Serie Generale n.50 del 29-2-1992)

    DECRETO 16 settembre 1994, n. 657
    Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita' sanitaria. (GU Serie Generale n.280 del 30-11-1994)

    LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42
    Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (GU Serie Generale n.50 del 2-3-1999)

    LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362
    Disposizioni urgenti in materia sanitaria (GU Serie Generale n.247 del 20-10-1999)

  • ... cancellarsi dall'Albo

    Gli iscritti che desiderino cancellarsi dall'Albo devono inviare all'Ordine l'apposita domanda via pec all'indirizzo  

    La domanda di cancellazione in alternativa,  può venir consegnata in originale cartaceo personalmente presso la segreteria dell'Ordine oppure spedita con posta raccomandata. In  caso di spedizione in raccomandata  o di consegna per conto terzi è necessario allegare alla domanda la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità. 

    I cancellati potranno iscriversi nuovamente in qualunque momento ripresentando la domanda di iscrizione.

  • Tariffario

    Con il termine Tariffario o Nomenclatore ci si riferisce al TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI, approvato dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi in data 2 febbraio 2002.

    Scarica il testo in pdf

    AVVERTENZA: il tariffario degli psicologi non ha mai ottenuto l'approvazione di legge. Inoltre con l'entrata in vigore del D.L. 1/2012 vengono abolite tutte "le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico".
    In tal senso il tariffario è quindi da considerarsi come strumento orientativo di lavoro e consiglio deontologico.

    Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi

    ART. 1
    1. Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, gli onorari indicati nell’allegata tabella “A”.

    ART. 2
    1. Fatta salva ogni diversa pattuizione tra le parti, per quanto attiene il compenso professionale lo psicologo applicherà la tariffa di cui all’allegato “A”, derogabile ai sensi dell’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e, in ambito clinico, non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

    ART. 3
    1. Quando gli onorari non possono essere determinati in base ad una specifica voce della tabella “A”, neppure con riferimento a casi simili o materie analoghe, il compenso è determinato a vacazione nella misura indicata al successivo articolo 5.

    ART. 4
    1. Per la determinazione dell’onorario, si deve tenere conto:
    a) della complessità della prestazione richiesta;
    b) dell’urgenza della prestazione;
    c) della situazione sociale e la condizione economica del cliente.
    2. Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari di cui agli articoli 2 e 3 possono essere aumentati sino al 30 per cento.

    ART. 5
    1. La vacazione è di un’ora o frazione di ora.
    2. Gli onorari a vacazione sono stabiliti in ragione di settantacinque euro per la prima vacazione e di sessanta euro per ciascuna delle vacazioni successive.
    3. Per ciascun incarico non possono essere calcolate più di otto vacazioni nell’arco della stessa giornata.
    4. Per le prestazioni rese in condizioni disagiate gli onorari possono essere aumentati fino al quaranta per cento.

    ART. 6
    1. Qualora l’esecuzione dell’incarico comporti il trasferimento del professionista in luogo diverso dal comune dove svolge la propria attività, oltre l’onorario relativo alla prestazione effettuata e le spese direttamente connesse all’espletamento dell’incarico, sono dovute:
    a) le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
    b) le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
    c) una indennità di trasferta da un minimo di cinque euro ad un massimo di quindici euro per ogni ora o frazione di ora per distanze inferiori a 100 Km, nonché da un minimo di tre euro ad un massimo di nove euro per ogni ora o frazione di ora per distanze superiori a 100 km. In caso di utilizzo del mezzo proprio è altresì dovuta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per litro, oltre le spese documentate di pedaggio autostradale, parcheggio e simili.

    ART. 7
    1. Qualora l’incarico professionale sia stato conferito congiuntamente a più professionisti e questi non debbano svolgere per intero l’incarico affidato, il compenso complessivo è determinato sulla base di quello spettante al singolo professionista, aumentato del quaranta per cento per ciascuno dei componenti del collegio.
    2. A ciascuno spetta il rimborso delle spese e delle indennità previste dal precedente articolo 6.

    ART. 8
    1. Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico, per rinuncia, per revoca o per qualsiasi altra causa, il compenso è dovuto per tutte le prestazioni svolte sino al momento della cessazione. Il compenso per l’opera prestata, in tal caso, dovrà tenere conto anche delle attività preparatorie compiute dal professionista. Per compenso, ai fini del presente articolo, si intende la sommatoria di onorari maturati e spese sostenute ai sensi del presente decreto.

    ART. 9
    1. Per ciascun incarico affidato al professionista, spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del dodici e mezzo per cento dell’onorario.

    ART. 10
    1. Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e successive modificazioni ed integrazioni.

     

    TARIFFARIO

      

    CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICOTariffa minimaTariffa massima
    1. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 35,00 € 115,00
    2. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia € 45,00 € 165,00
    3. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti) € 15,00 € 45,00

     

    PSICOLOGIA CLINICATariffa minimaTariffa massima
    4. Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) – Include visita psicologica € 35,00 € 115,00
    5. Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia – Include mediazione familiare € 40,00 € 140,00
    6. Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale (es. in asilo nido, in famiglia o nel posto di lavoro) o per la verifica del trattamento (es. in comunità terapeutica) (a incontro, escluse le spese) € 45,00 € 165,00
    7. Certificazione e relazione breve di trattamento € 20,00 € 70,00
    8. Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) € 20,00 € 95,00
    9. Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d’intervento) € 65,00 € 155,00
    10. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per incontro e per partecipante) € 35,00 € 75,00
    11. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro) € 45,00 € 185,00

     

    DIAGNOSI PSICOLOGICATariffa minimaTariffa massima
    12. Esame psicodiagnostico individuale, familiare o di coppia (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne) € 135,00 € 465,00
    13. Certificazione e relazione breve psicodiagnostica € 20,00 € 70,00
    14. Valutazione neuropsicologica – Include profilo psicofisiologico € 35,00 € 115,00
    15. Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione € 45,00 € 165,00
    16. Somministrazione e interpretazione di test carta-matita € 10,00 € 35,00
    17. Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo € 45,00 € 350,00
    18. Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo € 35,00 € 280,00
    19. Interviste strutturate e strumenti osservativi € 55,00 € 185,00
    20. Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi € 65,00 € 560,00
    21. Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi, test di profitto € 35,00 € 465,00
    22. Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria (almeno 3 test) per la misurazione globale dello sviluppo mentale e dell’intelligenza € 100,00 € 350,00

     

    ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICATariffa minimaTariffa massima
    23. Stesura della Diagnosi Funzionale all’inserimento scolastico di alunno handicappato e del Profilo Dinamico (in collaborazione con altre figure professionali). Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (in collaborazione con altre figure professionali) € 65,00 € 230,00
    24. Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano Educativo Individualizzato € 40,00 € 140,00
    25. Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi dell’apprendimento scolastico € 55,00 € 185,00
    26. Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive. Definizione e stesura di un programma di riabilitazione del comportamento psico-sociale, di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e occupazionale € 65,00 € 230,00
    27. Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativo € 35,00 € 115,00
    28. Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie (per seduta). Include l’uso di strumenti o di programmi computerizzati € 35,00 € 115,00
    29. Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta e per partecipante – max 12 partecipanti per gruppo) € 15,00 € 60,00
    30. Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta) € 35,00 € 115,00

     

    PSICOTERAPIATariffa minimaTariffa massima
    31. Psicoterapia individuale (per seduta) € 40,00 € 140,00
    32. Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta) € 55,00 € 185,00
    33. Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante – n. max 12 partecipanti per gruppo) € 20,00 € 70,00

     

    PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONITariffa minimaTariffa massima
    34. Assessment Center (a candidato) € 270,00 € 930,00
    35. Intervista di selezione del personale (a candidato) – Include: Intervista strutturata di selezione del personale. Colloquio di Career Counseling . Selezione del personale – Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione finale € 55,00 € 230,00
    36. Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di aggiornamento – Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell’attività formativa, predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi di apprendimento. Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
    37. Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane – Include: analisi dei bisogni, progettazione dell’intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione.Analisi organizzativa – Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

     

    PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTOTariffa minimaTariffa massima
    38. Colloquio individuale per l’orientamento scolastico € 35,00 € 115,00
    39. Consulenza di orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti (per incontro) € 55,00 € 155,00
    40. Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori (per incontro) € 55,00 € 155,00
    41. Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) € 20,00 € 95,00
    42. Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l’orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità, assertività (per studente – con un minimo di 10) € 5,00 € 25,00
    43. Esame psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale (comprende il colloquio, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da altre fonti; esclude la stesura della relazione) € 100,00 € 350,00

     

    PSICOLOGIA DI COMUNITÀTariffa minimaTariffa massima
    44. Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
    45. Organizzazione e conduzione di focus group € 100,00 € 310,00
    46. Analisi/Stesura di profilo/relazione psicologica di comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
    47. Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

     

    PSICOLOGIA DELLA SALUTETariffa minimaTariffa massima
    48. Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
    49. Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute – Include: training antifumo; educazione sessuale (a ora per incontro) fino a 20 persone € 45,00 € 165,00
    oltre le 20 persone € 55,00 € 185,00
    50. Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedback training, training antifumo… € 45,00 € 165,00
    51. Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia: disagio, maltrattamento, abuso… Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

     

    PSICOLOGIA DELLO SPORTTariffa minimaTariffa massima
    52. Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri (a giornata) € 270,00 € 930,00
    53. Consulenza psicologica per il management sportivo (per incontro) € 65,00 € 230,00
    54. Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta);
    Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio (per seduta);
    Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta);
    Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta);
    Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro)
    € 45,00 € 155,00
    55. Socioanalisi di gruppi sportivi (per ogni atleta esaminato) € 35,00 € 115,00
    CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICOTariffa minimaTariffa massima
    1. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 35,00 € 115,00
    2. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia € 45,00 € 165,00
    3. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti) € 15,00 € 45,00

     

    PSICOLOGIA CLINICATariffa minimaTariffa massima
    4. Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) – Include visita psicologica € 35,00 € 115,00
    5. Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia – Include mediazione familiare € 40,00 € 140,00
    6. Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale (es. in asilo nido, in famiglia o nel posto di lavoro) o per la verifica del trattamento (es. in comunità terapeutica) (a incontro, escluse le spese) € 45,00 € 165,00
    7. Certificazione e relazione breve di trattamento € 20,00 € 70,00
    8. Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) € 20,00 € 95,00
    9. Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d’intervento) € 65,00 € 155,00
    10. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per incontro e per partecipante) € 35,00 € 75,00
    11. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro) € 45,00 € 185,00

     

    DIAGNOSI PSICOLOGICATariffa minimaTariffa massima
    12. Esame psicodiagnostico individuale, familiare o di coppia (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne) € 135,00 € 465,00
    13. Certificazione e relazione breve psicodiagnostica € 20,00 € 70,00
    14. Valutazione neuropsicologica – Include profilo psicofisiologico € 35,00 € 115,00
    15. Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione € 45,00 € 165,00
    16. Somministrazione e interpretazione di test carta-matita € 10,00 € 35,00
    17. Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo € 45,00 € 350,00
    18. Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo € 35,00 € 280,00
    19. Interviste strutturate e strumenti osservativi € 55,00 € 185,00
    20. Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi € 65,00 € 560,00
    21. Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi, test di profitto € 35,00 € 465,00
    22. Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria (almeno 3 test) per la misurazione globale dello sviluppo mentale e dell’intelligenza € 100,00 € 350,00

     

    ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICATariffa minimaTariffa massima
    23. Stesura della Diagnosi Funzionale all’inserimento scolastico di alunno handicappato e del Profilo Dinamico (in collaborazione con altre figure professionali). Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (in collaborazione con altre figure professionali) € 65,00 € 230,00
    24. Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano Educativo Individualizzato € 40,00 € 140,00
    25. Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi dell’apprendimento scolastico € 55,00 € 185,00
    26. Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive. Definizione e stesura di un programma di riabilitazione del comportamento psico-sociale, di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e occupazionale € 65,00 € 230,00
    27. Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativo € 35,00 € 115,00
    28. Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie (per seduta). Include l’uso di strumenti o di programmi computerizzati € 35,00 € 115,00
    29. Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta e per partecipante – max 12 partecipanti per gruppo) € 15,00 € 60,00
    30. Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta) € 35,00 € 115,00

     

    PSICOTERAPIATariffa minimaTariffa massima
    31. Psicoterapia individuale (per seduta) € 40,00 € 140,00
    32. Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta) € 55,00 € 185,00
    33. Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante – n. max 12 partecipanti per gruppo) € 20,00 € 70,00

     

    PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONITariffa minimaTariffa massima
    34. Assessment Center (a candidato) € 270,00 € 930,00
    35. Intervista di selezione del personale (a candidato) – Include: Intervista strutturata di selezione del personale. Colloquio di Career Counseling . Selezione del personale – Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione finale € 55,00 € 230,00
    36. Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di aggiornamento – Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell’attività formativa, predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi di apprendimento. Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
    37. Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane – Include: analisi dei bisogni, progettazione dell’intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione.Analisi organizzativa – Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

     

    PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTOTariffa minimaTariffa massima
    38. Colloquio individuale per l’orientamento scolastico € 35,00 € 115,00
    39. Consulenza di orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti (per incontro) € 55,00 € 155,00
    40. Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori (per incontro) € 55,00 € 155,00
    41. Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) € 20,00 € 95,00
    42. Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l’orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità, assertività (per studente – con un minimo di 10) € 5,00 € 25,00
    43. Esame psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale (comprende il colloquio, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da altre fonti; esclude la stesura della relazione) € 100,00 € 350,00

     

    PSICOLOGIA DI COMUNITÀTariffa minimaTariffa massima
    44. Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
    45. Organizzazione e conduzione di focus group € 100,00 € 310,00
    46. Analisi/Stesura di profilo/relazione psicologica di comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
    47. Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

     

    PSICOLOGIA DELLA SALUTETariffa minimaTariffa massima
    48. Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
    49. Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute – Include: training antifumo; educazione sessuale (a ora per incontro) fino a 20 persone € 45,00 € 165,00
    oltre le 20 persone € 55,00 € 185,00
    50. Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedback training, training antifumo… € 45,00 € 165,00
    51. Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia: disagio, maltrattamento, abuso… Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

     

    PSICOLOGIA DELLO SPORTTariffa minimaTariffa massima
    52. Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri (a giornata) € 270,00 € 930,00
    53. Consulenza psicologica per il management sportivo (per incontro) € 65,00 € 230,00
    54. Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta);
    Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio (per seduta);
    Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta);
    Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta);
    Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro)
    € 45,00 € 155,00
    55. Socioanalisi di gruppi sportivi (per ogni atleta esaminato) € 35,00 € 115,00
  • Anno 2016

  • Pattuizione del compenso

    L’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale è stato introdotto con il D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 in seguito all’abrogazione dei tariffari professionali. 
    La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale adempimento, finora ammesso anche soltanto in forma verbale.

    Dal 29 agosto 2017 il professionista deve, infatti, " rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi." (Nuova formulazione del vecchio art. 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1).

    A prescindere dal nuovo obbligo imposto dalla “Legge per il mercato e la concorrenza”, si ritiene comunque che la forma scritta per il preventivo sia sempre la forma migliore. Il vecchio DM 140/2012 (Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale) ha infatti previsto espressamente che l’assenza della prova di un “preventivo di massima”, ai fini della liquidazione degli onorari, costituisce un elemento di valutazione negativo.

    Inoltre va rilevato che pur non essendo previste sanzioni di tipo civilistico in merito, l’inosservanza dell’obbligo di predisporre un preventivo viola il “principio di trasparenza” nel rapporto con il paziente che potrebbe far rientrare dalla finestra una violazione di natura civilistica. Si potrebbe inoltre rilevare la violazione dell’art.23 del Codice Deontologico con conseguenze di natura disciplinare in caso di segnalazione. 

    L' adempimento previsto dalla norma di agosto consiste quindi nel pattuire, al momento del conferimento dell’incarico, il compenso per i servizi professionali con un “preventivo di massima” che deve essere “adeguato all’importanza dell’opera”. Nello specifico il documento deve:

    • rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
    • indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
    • concordare la misura del compenso con il paziente/cliente formulando un preventivo di massima che riporti, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (viaggio, vitto, alloggio...), oneri (bolli, tasse...) e contributi (Enpap).

    Fermo restando l’obbligo di indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese, oneri e contributi, definire nel corso del primo incontro il grado di complessità dell’incarico e il compenso da richiedere per lo svolgimento di quest’ultimo potrebbe risultare molto difficoltoso per una professione come la nostra, pertanto, potrebbe essere di utilità inserire la seguente dicitura:

    “Resta inteso, altresì, che il presente atto di conferimento di incarico professionale – anche in ragione della natura e della peculiarità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto – viene stipulato sulla base di un numero presuntivo di sedute che, tuttavia, è suscettibile di talune variazioni in relazione all’andamento del percorso da intraprendere. In tal caso, il professionista ne darà tempestiva informazione al paziente e si potrà procedere ad un’integrazione della presente scrittura privata o al conferimento di nuovo incarico.”

    Nella sezione Modulistica sono disponibili dei fac simile utilizzabili per assolvere al nuovo obbligo di pattuizione del compenso per iscritto. Ovviamente è necessario che ciascun professionista, tenendo conto della propria concreta e specifica attività professionale e delle modalità di esercizio della stessa, elabori un proprio documento personalizzando quello proposto dall’Ordine. Per ridurre il numero di moduli che occorre far firmare al paziente nel corso del primo colloquio, abbiamo accorpato in un unico modello il consenso informato, la pattuizione del compenso e l'informativa relativa alla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

    Ovviamente se l’incarico professionale riguarda un ente, associazione, cooperativa, ecc. occorrerà invece predisporre un documento autonomo, che non contenga anche il consenso informato. Ricordiamo nuovamente che i modelli proposti sono strumenti di lavoro modificabili dal professionista a seconda delle proprie peculiarità professionali. 

  • Informazioni ambientali:

    • Informazioni ambientali (art.40)
      • Obbligo di Trasparenza non applicabile agli Ordini Professionali
  • Normativa in materia fiscale

    D.P.R. 26-10-1972 n. 633
    Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.)

    D.P.R. 22-12-1986 n. 917
    Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.)

    DECRETO 17 maggio 2002
    Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. (GU Serie Generale n.189 del 13-8-2002)