Protocollo di intesa con l'Ordine della Lombardia
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E' stato siglato un protocollo di intesa che consente agli iscritti all'Ordine degli psicologi del Friuli Venzia Giulia di partecipare alle attività ed ai servizi dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia nell'ambito della Casa della Psicologia
Di seguito il testo del protocollo di intesa
Fatturazione elettronica: divieto di emissione per prestazioni sanitarie
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A seguito del Provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, il Garante della Privacy ha previsto il divieto (non esonero) di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
Quanto sopra è stato confermato nella legge di Bilancio anno 2019 approvata il 30.12.2018 (articolo 1, comma 53, legge n. 145/2018) che prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per le sole prestazioni sanitarie svolte nei confronti di soggetti privati (indipendentemente dall’eventuale rifiuto da parte dei pazienti per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).
Di conseguenza non si può emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso pazienti privati indipendentemente dal regime contabile adottato.
L'obbligo rimane vigente per tutte le altre prestazioni professionali e per le fatture emesse verso la pubblica amministrazione (fattura PA)
Introduzione della disciplina legislativa delle figure di pedagogista, educatore socio pedagogico ed educatore socio sanitario (L. 205/2017). Azioni da pare del CNOP
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Si pubblica di seguito la lettera del CNOP contente un aggiornamento in merito alle ricadute sulla professione di psicologo rispetto all'introduzione della disciplina legislativa relativa alle figure dell'Educatore professionale socio-pedagogico, del Pedagogista e dell'Educatore professionale socio-sanitario e sulle azioni conseguenti da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
Gratuito patrocinio e ritardi dei pagamenti: il CNOP scrive al Ministro della Giustizia.
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Il presidente Giardina ha segnalato al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede la gravissima situazione degli psicologi incaricati di CTU o CTP in procedimenti a gratuito patrocinio, ai quali, di fatto, non viene riconosciuto l’onorario per l’attività consulenziale effettuata. Infatti, per una incomprensibile lacuna normativa, vengono rimborsate soltanto le spese vive relative all’incarico, andando a debito delle parti l’onorario, che non potrà mai essere riscosso. A quanto pare, il cosiddetto gratuito patrocinio delle parti in causa non abbienti è relativo soltanto alle mere spese legali, non coprendo affatto le spese per le consulenze tecniche, in ogni caso necessarie per dirimere le controversie. Tale situazione non è più sostenibile da parte degli psicologi impegnati in ambito giudiziario. Il presidente Giardina si augura che il Ministro Bonafede possa intervenire al fine di poter garantire a tutti i cittadini l’impegno professionale degli psicologi.
La lettera inviata al Ministro Bonafede
Promuoversi attraverso l’Albo con la qualifica di PSICOLOGO NEUROPSICOLOGO
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Dal 26 novembre 2018, con l'apporvazione delle delibera 15/Varie/2018 possono definirsi “Psicologi Neuropsicologi” tutti coloro i quali ritengono di avere una competenza/esperienza (equivalenti a quanto previsto dal percorso della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia) che consta in:
a) Iscrizione Albo A Ordine Psicologici del Friuli Venezia Giulia;
b) Titolo di Specialista in Neuropsicologia (DM 332/99; DM 24/07/2006)
In alternativa al punto b) può essere valutata dall'Ordine l'attività professionale e formativa in neuropsicologi per un totale di ore equipollenti a quanto previsto dall'offerta formativa delle relative Scuole di Specializzazione (ad oggi 5.000 ore). L' attività deve essere svolta presso aziende ospedaliere, strutture private accreditate o studi privati.
Fino ad un massimo del 30% di tale attività può essere costituita in alternativa da attività formativa in ambito neuropsicologico. Sono escluse dalla valutazione le attività di tirocinio pre-laurea e/o propedeutiche all’esame di stato.
Tutte le attività ed i titoli devono venir autocertificati ed inviati all'Ordine secondo l'allegato modello per la necessaria valutazione. Solo dopo aver ricevuto la valutazione positiva da parte dell'Ordine l'iscritto potrà definirsi Psicologo - Neuropsicologo.
Non sono previsti limiti temporali per la presentazione delle domande. La dichiarazione è pertanto da considerarsi aperta e accessibile dai colleghi che dovessero maturare i requisiti nel tempo.
Circolare CNOP su fatturazione elettronica - Esonero per prestazioni sanitarie
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Pubblichiamo di seguito la circolare del CNOP inerente gli ultimi aggiornamenti in merito all'obbligo della fatturazione elettronica.